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Ordinanza — n. 46407/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of accessory penalty arguments on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal manifestly inadmissible on procedural grounds. The appellant argued for a reduction of accessory bankruptcy penalties, but the lower court noted her lawyer had explicitly waived all appeal grounds except the exclusion of an aggravating circumstance. Consequently, the court ruled that the waiver precluded any review of the accessory penalty duration.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano when the appellant fails to include grounds that were expressly waived in the lower court's decision, thereby depriving the Supreme Court of jurisdiction to examine the merits.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal waiver of appeal grounds accessory bankruptcy penalties procedural waiver de plano inadmissibility alleggerimento della pena remissione della pena compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
1, legge fallimentare Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alaimo Concetta, nato a Magenta il 18/03/1959, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 216, last paragraph, Bankruptcy Law
Art. 219, para. 2, no. 1, Bankruptcy Law
art. 599-bis cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alaimo Concetta, nato a Magenta il 18/03/1959, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
1, legge fallimentare Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alaimo Concetta, nato a Magenta il 18/03/1959, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 03/05/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 05/05/2022, sull'accordo delle parti, rideterminava, nei confronti di Concetta Alaimo la pena, in relazione ai reati fallimentari a lei ascritti, in anni quattro di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare. f 2. Concetta Alaimo ricorre, in data 31/05/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Federica Villa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rideternninazione delle pene accessorie fallimentari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputata è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Nel caso in esame la Corte di merito ha confermato la durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, fissata nella durata di anni quattro e mesi sei, in quanto il motivo di appello concernente tale profilo aveva costituito espressamente oggetto di rinuncia al gravame; di ciò si dà atto in sentenza, laddove si ricorda che il difensore dell'imputata aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione del solo motivo concernente l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere estensore Il