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Sentenza — n. 46406/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific interest in contradictorial hearing regarding de plano plea bargain sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arturo Tucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tucci argued that the preliminary judge violated his right to a contradictorial hearing by issuing a plea bargain sentence de plano without prior scheduling of a hearing. The court ruled that no specific interest in a contradictorial hearing was demonstrated because the sentence terms exactly matched the parties' agreement, citing established precedent that such interest must be concretely manifested.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a de plano plea bargain sentence is inadmissible if the defendant fails to demonstrate a specific interest in a contradictorial hearing, particularly when the sentence terms precisely reflect the parties' agreement.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano plea bargain right to contradictorial hearing specific interest requirement Art. 606 cod. proc. pen. diritto di essere sentito udienza dibattimentale diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Art. 477 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tucci Arturo, nato a Como il 26/03/1996, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tucci Arturo, nato a Como il 26/03/1996, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034
pen." (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tucci Arturo, nato a Como il 26/03/1996, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 19/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, applicava ad Arturo Tucci la pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati a lui ascritti.

2. Arturo Tucci ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Matteo Murgo, articolando un unico motivo di ricorso: — 4 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 477 e 178 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva presentato opposizione a decreto penale di condanna, richiedendo, contestualmente, di provvedere ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ed il giudice aveva notificato direttamente la sentenza, emessa de plano e con motivazione contestuale, senza alcun contraddittorio, in violazione della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte costituzionale in tema di contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Arturo Tucci è inammissibile. Secondo quanto affermato da questa Corte regolatrice "È configurabile l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa 'de plano', anziché previa fissazione di udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest'ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034).

Nel caso in esame, al di là del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente nulla di specifico risulta aver dedotto e, quindi, non ha concretamente manifestato alcun interesse, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità indicata. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere es