Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46404/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aymerito Giulio, nato a Busto Arsizio il 12/10/1950, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 06/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per guanto di competenza. RITENUTO IN FATI-0 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito della celebrazione dell'udienza fissata ex art. 127 cod. proc. pen., per effetto dell'opposizione formulata dalla persona offesa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 411-bis cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 46404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., in quanto l'archiviazione è stata disposta in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e senza preventivamente restituirgli gli atti per la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 411-bis cod. proc. pen., come pacificamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero pubblicità della procedura ritiro della querela penale ammissione del pubblico ministero ministro della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
RITENUTO IN FATI-0 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito della celebrazione dell'udienza fissata ex art.
art. 127 cod. proc. pen
pen., all'esito della celebrazione dell'udienza fissata ex art. 127 cod. proc. pen., per effetto dell'opposizione formulata dalla persona offesa.
art. 411-bis cod. proc. pen
pen., in quanto l'archiviazione è stata disposta in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e senza preventivamente restituirgli gli atti per la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 411-bis cod. proc. pen., come pacificamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 131-bis cod. proc. pen
non sono idonee a garantire il contraddittorio circa la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aymerito Giulio, nato a Busto Arsizio il 12/10/1950, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 06/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per guanto di competenza. RITENUTO IN FATI-0 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito della celebrazione dell'udienza fissata ex art. 127 cod. proc. pen., per effetto dell'opposizione formulata dalla persona offesa.

2. Giulio Aymerito ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Marco Pierpaolo Petrali, articolando due motivi di ricorso: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125 comma 3, 408 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., in quanto il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato e, all'esito dell'udienza camerale conseguita all'opposizione della persona offesa, nell'ambito della quale la difesa aveva anche depositato memoria, il giudice aveva disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni né del pubblico ministero né della difesa; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 409 e 411 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., in quanto l'archiviazione è stata disposta in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e senza preventivamente restituirgli gli atti per la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 411-bis cod. proc. pen., come pacificamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Giulio Aymerito è fondato. Come già affermato da questa Corte, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è affetto da nullità se emesso senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto le disposizioni generali di cui agli artt. 408 e segg. cod. proc. pen. non sono idonee a garantire il contraddittorio circa la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, P.O. in proc. Massida, Rv. 272247;

Sez. 6, n. 6959 del 16/01/2018, Trivelli e altro, Rv. 272483; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010). Nel caso in esame, quindi, avendo il pubblico ministero formulato richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ed avendo la persona offesa formulato opposizione in riferimento a tale richiesta, il giudice per le indagini preliminari nel disporre l'archiviazione per tenuità del fatto è incorso in una palese violazione della specifica disposizione di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per cui il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere