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Sentenza — n. 46403/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Ponzoni Maurizio, nato a Legnano (MI), il 20/02/1966, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano in data 19/04/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Maurizio Ponzoni ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Federico Bonzi, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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frode nel pignoramento reato economico perseguimento penale per truffa garanzia pignoratizia bancarotta fraudolenta cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Ponzoni Maurizio, nato a Legnano (MI), il 20/02/1966, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano in data 19/04/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava il ricorso di Maurizio Ponzoni avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23/03/2023, con cui era stata applicata al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati fallimentari a lui ascritti con imputazione provvisoria, quale amministratore di fatto della Robernnes s.r.I., dichiarata fallita in data 01/12/2020 dal Tribunale di Monza, della 0.Tra.M Officina Trasformazione Metalli s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo in data 18/09/2020, della B&P s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 19/09/2019, nonché dei delitti di cui agli artt. 648-ter e 416 cod. pen.

2. Maurizio Ponzoni ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Federico Bonzi, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento all'attualità delle stesse, considerata l'applicazione della misura due anni dopo la richiesta del pubblico ministero, nella cui richiesta integrativa il ricorrente non era stato neanche menzionato; peraltro, i fatti contestati al Ponzoni risalgono al luglio 2021, due anni prima dell'esecuzione della misura, senza contare l'ammissione dei fatti da parte dello stesso in sede di interrogatorio di garanzia.

3. Con successiva pec, pervenuta in data 17/07/2023 ed integrata da procura speciale del difensore trasmessa in data 06/09/2023, la difesa ha comunicato la rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Maurizio Ponzoni è inammissibile per sopravvenuta rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale conferita dal Ponzoni al proprio difensore di fiducia, che aveva sottoscritto la rinuncia stessa. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Alla declaratoria di inammissibilità, posto che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. Si dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter dosp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 06/09/2023 Il Consiglier