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Sentenza — n. 46399/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on charge qualification but allows conversion of prison sentence to public work. The court ruled the appeal regarding the legal characterization of the defendant's role as administrator versus shareholder was unfounded, as the core factual elements of the embezzlement and fraud remained unchanged. However, the court found the lower court's failure to evaluate the defendant's request to convert his custodial sentence into public work under the new 2022 regulations to be a violation of law. Consequently, the appeal was partially allowed, annulling the judgment only on the sentencing aspect and remanding the case for a new examination of that specific point. The decision clarifies that a change in the legal qualification of a crime does not violate the principle of correlation if the essential facts of the offense remain identical. Furthermore, it establishes that requests for alternative sanctions introduced by recent legislation must be explicitly considered by the appellate court. The keywords are: Italian Criminal Law; Bankruptcy Fraud; Sentencing Conversion; Public Work; Principle of Correlation; Legal Qualification; Partial Annulment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the lower court's judgment only regarding the defendant's request to convert his prison sentence into public work, while dismissing the other appeals. The appellant argued that the court erred in qualifying his role as both shareholder and administrator under different bankruptcy articles, but the court found no violation since the underlying facts of the fraud remained unchanged. Conversely, the court held that the lower court's omission to evaluate the statutory request for alternative sentencing constituted a legal error requiring remand.

Regesto Legislator

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Art. 222, 223 I. fall.; Art. 94 d. Igs. 150/2022: A change in the legal qualification of a crime does not violate the principle of correlation if the essential factual elements remain identical; conversely, a lower court must explicitly evaluate requests for alternative sanctions introduced by new legislation.

Parole chiave

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Italian Criminal Law Bankruptcy Fraud Sentencing Conversion Public Work Principle of Correlation Legal Qualification Partial Annulment commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 222, 223 I. fall.
Ebbene, su tali presupposti, si comprende come l'art. 222 I.
Art. 94 d. Igs. 150/2022
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 94 d.
Art. 95 della legge n. 199 del 2022
Il terzo, in ultimo, deduce violazione dell'art. 95 della legge n. 199 del 2022 e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la richiesta ritualmente presentata dal ricorrente di conver- sione della pena detentiva irrogata in lavoro di pubblica utilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
Sez. 5, n. 18770 di 22/12/2014, Runca
Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, Prosperi
Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni
già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv.
Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019
fall., ma in ragione dell'eser- cizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d'imputazione (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 31124 del 05/10/2023, Atzori
150 del 2022 (applicabile, alla luce della disciplina tran- sitoria dettata in tale disposizione, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina) e che legittimamente fonda il relativo motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 31124 del 05/10/2023, Atzori, informazione provvisoria).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TERIACA GIUSEPPE, nato a Lecco il 24 luglio 1960; avverso la sentenza del 20 febbraio 2023 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impu- gnata limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, dichiarando inammis- sibile il ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2023, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la Corte d'appello di Milano dichiarava Giuseppe Teriaca respon- sabile dei reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, I. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) e 223, comma 2 n 2, I. fall. (causazione dolosa del fallimento), perché, nella sua qualità di amministratore della G.S.T. s.n.c. di Teriaca Giuseppe & C. (dichiarata fallita 1'8 giugno 2017), avrebbe di- stratto le somme di denaro analiticamente indicate nel capo d'imputazione, tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostru- zione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita e, attraverso la stipula di due fideiussioni di rilevante importo, concorso a cagionare il dissesto della predetta società.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di moti- vazione, attiene alla qualificazione dei fatti contestati e deduce che la Corte terri- toriale avrebbe erroneamente sostenuto che la doppia qualifica di socio e ammi- nistratore rendesse applicabile indistintamente la previsione di cui all'art. 222 e quella di cui al successivo art. 2231. fall., laddove dovrebbe invece aversi riguardo alla carica, alle prerogative e ai poteri con i quali il soggetto ha posto in essere le condotte, quale socio o quale amministratore.

Il secondo, connesso al primo, ma formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce che il giudice di prime cure, qualificando i fatti ai sensi dell'articolo 222 della legge fallimentare, avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione, pacificamente formulata ai sensi dell'articolo 223 della stessa legge. E di tanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto. Il terzo, in ultimo, deduce violazione dell'art. 95 della legge n. 199 del 2022 e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la richiesta ritualmente presentata dal ricorrente di conver- sione della pena detentiva irrogata in lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha riqualificato l'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimo- niale ai sensi degli artt. 216, 222 I. fall. ritenendo che la sua qualità di socio illimi- tatamente responsabile impedisca di sussumere le condotte all'interno della fatti- specie di cui all'art. 223. Il ricorrente contesta tale qualificazione e censura le parallele giustificazioni offerte dalla Corte territoriale, asseritamente contradditto- rie. Ma l'assunto, per come si è detto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha legittimamente corretto l'errore in diritto commesso dal Tri- bunale.

Va premesso che, salvo patto contrario, il socio di una società in nome collet- tivo risponde delle obbligazioni sociali, solidalmente ed illimitatamente (seppur in via sussidiaria: artt. 2291 e 2304 cod. civ.), con tutto il suo patrimonio personale. Cosicché, da un canto, la previsione di tale responsabilità giustifica l'esten- sione (rectius, la ripercussione) anche al socio medesimo della dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti della società (art. 147 I. fall.) e, dall'altro, la destinazione impressa al suo patrimonio personale impone in capo al socio, nella gestione del suo patrimonio, i medesimi doveri che incombono, in capo all'ammi- nistratore, in relazione al patrimonio societario.

Ebbene, su tali presupposti, si comprende come l'art. 222 I. fall. estenda la responsabilità dell'imprenditore (individuale), prevista dagli artt. da 216 a 220 I. fall., ai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo (e di società in accomandita semplice) dichiarati falliti in ripercussione. Tale responsabilità, tuttavia, attiene esclusivamente alle condotte commesse dai soci sul proprio patrimonio personale: quelle relative alla gestione del patri- monio societario (commesse dall'amministratore, sia esso di fatto che di diritto) sono, invece, sanzionate dall'art. 223, che, quindi, si differenzia, rispetto alla pre- cedente disposizione normativa, per l'oggetto (il diverso compendio patrimoniale: personale o societario) e per la posizione soggettiva (socio o amministratore).

In concreto, è circostanza di fatto incontrovertibile, e non contestata, che il ricorrente abbia commesso le condotte contestate nella sua qualità di amministra- tore e che queste abbiano avuto per oggetto i beni rientranti nel patrimonio socie- tario. Cosicché, non è venuta in discussione la sua qualità di socio, ma la sua qualità di amministratore della società, per cui correttamente la Corte territoriale, correggendo la qualificazione prospettata in primo grado, ha ritenuto la responsa- bilità affermata in applicazione dell'art. 223 della legge fallimentare.

Rispetto a tale differente qualificazione, l'attività ermeneutica e qualificativa svolta dalla Corte d'appello, non solo è legittima, ma non impone alcuno specifico obbligo di motivazione rafforzata (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.In linea generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si rias- sume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della di- fesa. Cosicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputa- zione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). In applicazione di tali principi è, così, stata esclusa la violazione del principio di correlazione, non solo quando, rimasta immutata l'azione distrattiva ascritta, la responsabilità è stata ritenuta a titolo di concorso esterno e non quale ammini- stratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 di 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep, 2010, Prosperi, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842), ma anche quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all'imputato non quale formale titolare di una delle cariche indicata nell'art. 223, I. fall., ma in ragione dell'eser- cizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d'imputazione (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779) Ebbene, è circostanza anch'essa incontestata che gli elementi fattuali e giuri- dici della fattispecie non siano mutati: mutata è solo la riconducibilità della stessa all'interno dell'alveo della previsione normativa applicata (art. 223 e non 222 I. fall.).

Tanto, all'evidenza, non solo non ha mutato il titolo della responsabilità, ma non ha neanche, in alcun modo, pregiudicato il concreto esercizio del diritto di difesa (circostanza, peraltro, neanche allegata dal ricorrente).

3. Fondato è, invece, il terzo motivo. Il ricorrente ha richiesto, in sede di conclusioni scritte, la conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo; richiesta che non poteva essere avanzata in tempi antecedenti in quanto connessa alla modifica normativa introdotta con il cl. Igs. n. 150 del 2022 (applicabile, alla luce della disciplina tran- sitoria dettata in tale disposizione, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina) e che legittimamente fonda il relativo motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 31124 del 05/10/2023, Atzori, informazione provvisoria). La Corte territoriale ha del tutto pretermesso tale richiesta. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, seppur limitatamente a questo aspetto, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 94 d. Igs, 150/2022, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara il ricorso