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Sentenza — n. 46394/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false certification of signature due to lack of subjective intent proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly established the subjective element of the crime. The appellant argued the appellate court failed to prove his conscious awareness of the signature's falsity, but the court found sufficient factual indicators. Consequently, the court determined the appeal was generic and lacked logical coherence with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 481 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it fails to provide a specific, logical critique of the lower court's reasoning regarding the subjective intent required for the crime of falsely certifying a signature.

Parole chiave

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false certification of signature subjective intent of crime inadmissible appeal logical coherence of reasoning attorney professional ethics inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 481 cod. pen.
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Francesco De Sio colpevole del reato di cui all'art. 481 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
art. 481 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Francesco De Sio colpevole del reato di cui all'art. 481 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/06/1961 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Francesco De Sio colpevole del reato di cui all'art. 481 cod. pen. per avere, in qualità di avvocato nell'esercizio della professione forense, falsamente attestato la verità e la autenticità della sottoscrizione di Alessandro Pane nell'atto di nomina e procura alle liti allegato alla memoria di costituzione e risposta depositata dal ricorrente nell'interesse ( tra gli altri) di Alessandro Pane, nell'ambito di un procedimento civile incardinato presso il Tribunale di Milano (mandato mai conferito e sottoscrizione mai apposta dal Pane).

2. Il ricorso, proposto per il tramite dall'avvocato Giovanni Stella, è affidato a un unico motivo, con il quale sono dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla inferenza logica e alla individuazione della massima di esperienza a supporto del ragionamento della Corte di appello. In particolare, non sarebbe stata provata, con la necessaria certezza processuale, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza dell'imputato della falsità della firma apposta sul mandato alle liti successivamente autenticato dal De Sio. Ritiene, infatti, il ricorrente che la Corte d'Appello non sìa stata in grado di risolvere in maniera logica il dilemma relativo alla probabile inconsapevolezza della falsità della sottoscrizione da parte dell'autenticatore e, dunque, della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 481 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato e afflitto da genericità per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e deve essere, perciò, dichiarato inammissibile. 2.11 ricorrente, sulla premessa che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia a oggetto esclusivamente la autografia della firma e non anche l'apposizione in presenza della medesima, si concentra sulla mancata dimostrazione della consapevolezza della falsità della sottoscrizione del mandato difensivo da parte del Pane nel momento in cui l'imputato ne certificò, invece, l'autenticità.

3. Ora, va in primo luogo chiarito che la Corte territoriale non ha ritenuto integrato il reato perché l'imputato avrebbe attestato l'apposizione in sua presenza della firma risultata apocrifa, bensì si è correttamente orientata nel senso di ritenere che compito del difensore è esclusivamente quello di certificare l'autografia della firma apposta in calce al mandato difensivo, essendo pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto, appunto, esclusivamente, l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione ìn presenza della medesima. (cfr. Cass. pen., sez. V, ud. 22 marzo 2022- dep. 27 aprile 2022, n. 16214 n.m.). Il fatto materiale contestato e ritenuto dai giudici di merito è, dunque, quello tipizzato dalla norma.

4. Ciò posto, non colgono nel segno le critiche riguardanti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il Giudice di appello ha, infatti, svolto un'accurata indagine finalizzata alla verifica dell'eventuale errore in cui poteva essere incorso l'imputato al momento dell'autenticazione della firma del Pane, circa il fatto che fosse stato proprio quest'ultimo ad apporla realmente. Invero, C quella dell'autenticazione "differita" è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, come già ricordato, fermo restando, per l'appunto, che il professionista legale, nell'esercizio del suo potere attestativo, sia certo dell'identità del sottoscrittore. Certezza che, come accennato, la Corte, con adeguata argomentazione, non ha ravvisato, escludendo che l'imputato possa averla, invece, coltivata sulla base di un'erronea convinzione. Errore che, anche qualora dovuto a negligenza, sarebbe comunque idoneo ad escludere il dolo del reato, anche nella sua forma eventuale.

5. Invece, il Giudice a quo, nella ritenuta irrilevanza di conoscere chi abbia materialmente vergato la firma, ha correttamente valutato - e va sottolineato - che il reato è integrato non dalla consapevolezza della falsità della sottoscrizione, ma dalla consapevolezza della falsa attestazione della autenticità della firma, sul rilievo che il ricorrente era ben consapevole che la p.o. fosse del tutto all'oscuro della vicenda che aveva dato luogo al contenzioso civile, e finanche della instaurazione di quest'ultimo.

6. La Corte territoriale, in particolare, ha tratto, da una pluralità di elementi fattuali, la prova che la firma non potesse essere stata apposta dal Pane, e, che, pertanto, altrettanto falsamente l'imputato ne avesse attestato l'autenticità. In particolare, la sentenza ha evidenziato la scelta del De Sio di apporre, sulla targa del nuovo studio milanese in via Mascagni, anche il nome del Pane, in assenza di qualsivoglia autorizzazione o preventivo accordo; la circostanza che il Pane venne indicato come presente, in qualità di componente dello studio, alla riunione tra i professionisti dello studio, alla quale, invece, la persona offesa non partecipò; il mancato coinvolgimento del Pane nel procedimento civile in cui lo stesso ha assunto la veste, inconsapevolmente, di convenuto; io scambio di corrispondenza avvenuto tra il De Sio e il Pane quando quest'ultimo venne a conoscenza del procedimento a cui era del tutto estraneo.

7. E' sulla base di tutti tali elementi che la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza dell'imputato circa la falsità della propria attestazione di autenticità della firma apposta sul mandato alle liti, come da lui autenticato, efficacemente osservando che già "l'esposizione del nome sul cartello apposto alla porta dello studio fu abusiva e non autorizzata dal diretto interessato che, dunque, nulla seppe dell'antefatto", così come nulla seppe, il Pane, né della riunione alla quale risulta, falsamente, presente, né della causa civile, se non all'atto della notifica di un atto esecutivo, circostanza confermata anche dalla mail inviata al Pane dall'imputato.

8. La Corte territoriale ha correttamente affermato la colpevolezza dell'imputato individuando la consapevolezza circa la falsità della sottoscrizione oggetto di attestazione, sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, di tipo logico-deduttivo, adeguatamente rappresentato da una pluralità di indicatori fattuali, mentre il ricorso omette l'effettivo confronto con tale costrutto argomentativo, del tutto coerente con ì datti fattuali e privo di manifeste illogicità. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

9. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa dell