Cassation appeals against suspended sentence denial are inadmissible if not agreed upon in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Scarano and Scarano inadmissible for failing to meet statutory requirements under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants challenged the appellate court's refusal to grant a suspended sentence, arguing it was not explicitly requested during the second instance proceedings. The court ruled that because the parties had agreed to limit the scope of the appeal to specific grounds, they waived any right to complain about the denial of a suspended sentence that was not part of their agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; When parties agree on the grounds for appeal in second instance, they waive the right to challenge the denial of a suspended sentence if it was not included in that agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARANO ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO il 23/10/1968 SCARANO CARMINE nato a PORTICI il 30/07/1966 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli il 12 giugno 2023 contro Antonio e Carmine Scarano, per il reato di cui all'art. 216 I.f. ed ha preso atto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Con i ricorsi in esame, i due imputati hanno lamentato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili perché propongono entrambi un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.
Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere Ci motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod, proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Fatta questa premessa, ne consegue che agli odierni imputati è precluso di dolersi della mancata concessione della sospensione condizionale della pena laddove quest'ultimo beneficio non era stato oggetto di accordo, né era stato richiesto comunque in udienza.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativarnente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa de