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Ordinanza — n. 46169/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of liability grounds under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived the grounds for challenging the defendant's status as a de facto administrator and the aggravating circumstance. The appellant had agreed in the second instance to the acceptance of appeal reasons regarding the penalty, thereby renouncing other arguments. Consequently, the court held that the appellant was precluded from contesting the liability judgment, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: When parties agree on the acceptance of appeal reasons regarding the penalty, the appellant renounces other grounds, making a cassation appeal challenging liability inadmissible.

Parole chiave

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Article 599-bis Criminal Procedure Code waiver of appeal grounds de facto administrator liability inadmissible cassation appeal procedural preclusion aggravating circumstance waiver second instance agreement bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod proc.
Art. 589, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
ed ha preso atto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599 cod. proc. pen
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018
(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.
Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003
245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE ANTONIO nato a ABRIOLA il 04/01/1961 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di Appello di Milano il 23 giugno 2023 contro Antonio Fiore, per il reato di cui all'art. 216 I.f. ed ha preso atto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta qualifica di amministratore di fatto in capo al prevenuto e al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Fatta questa premessa, ne consegue che all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa del