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Ordinanza — n. 46167/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney for third-party interested party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer lacked a specific power of attorney required to represent a third-party interested party in cassation proceedings. The third party, Ciorescu Tatiana, had requested a review of the preventive seizure order but failed to provide the necessary special authorization for the appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it without a merits examination.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.; Art. 610, co. 5 bis, c.p.p.: A cassation appeal by a third-party interested party is inadmissible if the defendant's lawyer lacks a specific power of attorney expressly granting the right to propose the appeal before the Court of Cassation.

Parole chiave

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preventive seizure review third party interested special power of attorney cassation inadmissibility legitimacy to appeal azione di convalida del sequestro legittimazione a contestare licenza sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
5 bis, c.p.p., trattandosi di rilevare un difetto di legittimazione all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.
Art. 610, co. 5 bis, c.p.p.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che va dichiarata con procedura de plano, senza la necessità di instaurazione di un prevenuto contraddittorio, in conformità alla previsione dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., trattandosi di rilevare un difetto di legittimazione all'impugnazione, ai sensi dell'art.
Art. 616, c.p.p.
a), c.p.p., con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 3000,00 euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità del ricorso stesso (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017
Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017
Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIORESCU TATIANA nato il 11/12/1978 avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Ancona, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali della "Compendium Real Estate Srl" emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona il 10.2.2023, nell'ambito del procedimento penale sorto a carico di Di Lorenzo Gaetano per il reato di cui all'art. 166, lett.

a) e c) T.U.F., rigettando l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Ciorescu Tatiana, terza interessata, nella sua qualità di socia della suddetta compagine sociale.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Ciorescu, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Benedetto Maria Scippa, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Costituisce, infatti, orientamento da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato privo di una valida procura speciale, che abbia specificamente a oggetto il conferimento del potere di proporre impugnazione innanzi al giudice di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722;

Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Rv. 273505). Orbene dalla lettura degli atti, necessaria ai fini dell'accertamento della regolare costituzione del rapporto processuale„ sotto il profilo della legittimazione all'impugnazione del ricorrente, il difensore di fiducia della Ciorescu non risulta fornito di specifica procura speciale per il giudizio di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che va dichiarata con procedura de plano, senza la necessità di instaurazione di un prevenuto contraddittorio, in conformità alla previsione dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., trattandosi di rilevare un difetto di legittimazione all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 3000,00 euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità del ricorso stesso (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così