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Sentenza — n. 46155/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defendant's correct email address for hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment declaring the defendant non-culpable and revoked civil liabilities. The defendant argued the appeal hearing was improperly conducted because the summons was sent to an incorrect email address, preventing him from exercising his defense rights. The court found the summons was indeed sent to the defendant's official PEC address, not the one used in the appeal act, rendering the defense ineffective and necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020: A criminal appeal judgment is void if the defendant was unable to exercise their defense rights due to the failure to notify the hearing at the correct address.

Parole chiave

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criminal appeal procedure notification defect defense rights violation PEC address error annulment with remand non-culpability declaration civil liability revocation indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11/11/2022, ha dichiarato l'imputato non punibile a norma dell'art. 131-bis cod. pen. e ha revocato le statuizioni civili.
Art. 23 comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Michele Sarno, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
art. 615-ter cod. pen
Con sentenza deliberata in data 01/04/2022 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato Aniello Ianniello responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nell'account di AVS Group s.r.l.
art. 131-bis cod. pen
Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11/11/2022, ha dichiarato l'imputato non punibile a norma dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNIELLO ANIELLO nato a BATTIPAGLIA il 02/06/1983 nonché dalla parte civile VITOLO ANELLA nata a BATTIPAGLIA il 30/05/1964 nel procedimento a carico del primo; avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo; per la parte civile, l'Avv. Roberto Colica, in sostituzione dell'Avv. Paola Rinaldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della parte civile; per il ricorrente, l'Avv. Francesca Sarno, in sostituzione dell'Avv. Michele Sarno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 01/04/2022 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato Aniello Ianniello responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nell'account di AVS Group s.r.l. di Anella Vitolo, e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11/11/2022, ha dichiarato l'imputato non punibile a norma dell'art. 131-bis cod. pen. e ha revocato le statuizioni civili.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Aniello Ianniello, attraverso il difensore Avv. Michele Sarno, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore e all'imputato, decreto che veniva notificato a mezzo pec all'Avv. Michele Sarno all'indirizzo avvnnichelesarno01@pec.ordineforense.salerno.it e non all'indirizzo dell'omonimo difensore avv.michelesarno@tolinkpec.it , facilmente evincibile dall'atto di appello, il che ha impedito la conoscenza dell'udienza in data 11/11/2022 e lo svolgimento del mandato difensivo, tanto più che la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis era stata formulata solo in via subordinata. 2.2.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, non essendo emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato, posto che all'epoca dei fatti l'imputato era ancora socio della compagine aziendale e nessuna volontà, espressa o tacita, di limitarne l'accesso era stata espressa.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Anella Vitolo, attraverso il difensore, munito di procura speciale, Avv. Pietro Fasano, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la tenuità del fatto, posto che l'imputato aveva costituito una "ditta parallela" divenendo concorrente di AVS Group s.r.I., facendole concorrenza sleale e cagionandole grandi perdite. ( 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto in modo del tutto illogico e contraddittorio la sentenza impugnata esclude l'utilizzo di mezzi fraudolenti, per poi riconoscere che, per accedere alla casella di posta elettronica, l'imputato aveva dovuto modificare le password.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato deve essere accolto. Risulta dagli atti che l'avviso per l'udienza di appello è stato notificato, al difensore e all'imputato all'indirizzo mail avvmichelesarno01@pec.ordineforense.salerno.it, laddove, come risulta univocamente anche dall'atto di appello, l'indirizzo del difensore è avv.michelesarno@tolinkpec.it . Dalla stessa sentenza impugnata, risulta che la difesa dell'imputato non ha presentato conclusioni o svolto comunque attività in vista dell'udienza di appello espletata in forma "cartolare". Pertanto, assorbiti l'ulteriore doglianza e il ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all