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Ordinanza — n. 45889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 45889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).

Parole chiave

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partecipazione al reato procedimento in contumacia altri capi d'accusa caso grave principio della doppia incriminazione impunità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZALES HAKIM nato il 06/12/1989 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusion›,siet PG TOMASO EPIDENDIO udito il difer-ore

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dì Hakìm Gonzales per il delitto di furto pluriaggravato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.- dichiarando l'imputato colpevole del reato ascritto e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen..

2. Ricorre personalmente l'imputato, il quale deduce di essere rimasto assente nel giudizio, in quanto contestualmente impegnato in altro processo, come da documentazione che allega.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).

2. La declaratoria di inammissibilità deve avvenire senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2023 "Il Co