Cassation court dismisses appeal regarding threat conviction, ruling office prosecution applies when threat involves weapons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the threat charge remains prosecutable by the state despite the victim's failure to file a complaint. The lower court had applied a lenient sentence based on an agreement, but the appellant argued the threat should be dismissed as procedurally invalid without a private complaint. The court rejected this, noting that threats made with weapons are automatically prosecutable by the state under the penal code, rendering the lack of a private complaint irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 co. 2 cod. pen.; Art. 339 cod. pen.: Threats made in one of the modes indicated in Article 339 of the Penal Code remain prosecutable ex officio regardless of the absence of a private complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FERDINANDO nato a CARPI il 29/01/1985 avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lee1tite lecg.rittiasioni del P MASO EPIDENDIO udito il difarfSore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, applicando a Ferdinando Russo, in continuazione con il reato di cui alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 584/2021, del 16/12/2021, la pena di mesi dodici di reclusione in relazione a più fatti di lesioni personali volontarie pluriaggravate ( capi A) e B), nonché di minaccia aggravata ex art. 612 co. 2 cod. pen.( capo C).
2. Ricorre l'avvocato Luca LUGARI che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 81 cpv., 444irk co. 2, cod. proc. pen., in relazione al delitto sub C), per avere omesso il Giudice a quo la declaratoria di improcedibilità per il delitto di minaccia, procedibile a querela, qui mancante, in quanto mai presentata dalla p.o. Stefania Gambarino. Invoca, quindi, la riduzione della pena, previa eliminazione dell'aumento per il predetto delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.11 reato di minaccia commesso in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen. ( nel caso di specie, l'imputato era armato, come emerge dal capo di imputazione), ai sensi dell'art. 612 co. 2 cod. pen., resta procedibile di ufficio pur dopo le modifiche conseguenti al D. Lg. Vo n. 150/2022. .
2. L'art. 612, come novellato, prevede, testualmente: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno (così mod. dal d.lgs n. 36/2018). Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (comma aggiunto dal d.lgs. n. 36/2018) ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.» 3.In realtà, come emerge dallo stesso testo di legge, non ricorrono ipotesi, precedentemente procedibili di ufficio, che, a seguito della riforma, siano divenuti procedibili a querela; anzi, ferma la procedibilità di ufficio, già prevista precedentemente, per la minaccia fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 cod. pen., la novella ha ampliato le ipotesi di procedibilità di ufficio ai casi di:
a) minaccia grave con circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva;
b) persona offesa incapace, per età o per infermità.4. La declaratoria di inammissibilità deve avvenire senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore ella Cassa delle ammende. ( Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2