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Ordinanza — n. 45887/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain as it lacks statutory grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the alleged fraudulent bankruptcy conduct occurred over six years ago and contested the characterization of her role as a de facto administrator. The court rejected these arguments because the appeal did not address the specific statutory grounds required for challenging a plea bargain under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, and penalty legality, excluding general defenses of innocence.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Cassation Grounds Fraudulent Bankruptcy De Facto Administrator bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINIBALDI VILMA nata a ROMA il 14/03/1948 avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata deliberata il 22 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli nei confronti di Vilma Sinibaldi, imputata di vari fatti di bancarotta fraudolenta.

2. Avverso detta sentenza l'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge. Le condotte addebitate alla ricorrente - si legge nel ricorso - esulerebbero dall'area di rischio penale, considerato che il fallimento è stato dichiarato a distanza di oltre sei anni. La bancarotta non punisce l'imprenditore che attui un'operazione errata ma colui che, in pieno periodo di crisi, disponga dei beni societari, allo scopo di danneggiarla. Contesta, poi, la ricorrente che le sia stata attribuita la qualifica di amministratrice di fatto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché l'accusa sarebbe stata formulata in maniera perplessa e le annotazioni contabili di cui all'imputazione non sarebbero artifizi, ma appostazioni del tutto lecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Ciò posto, il Collegio osserva che le censure della ricorrente non si collocano in alcuna delle categorie suddette, essendo dirette ad agitarne la non colpevolezza.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am