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Ordinanza — n. 45886/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because defendant personally filed it after 2017 reform requiring counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted it after the 2017 legislative reform. Although the defendant's signature was authenticated by counsel, the law now mandates that appeals must be signed by a qualified defense attorney to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after June 2017 are inadmissible unless signed by a qualified defense attorney, as the principle of tempus regit actum excludes retroactive application of the old personal filing rule.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense attorney signature requirement tempus regit actum principle procedural costs award perseguimento penale per diffamazione accuse di abuso denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel.
Art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.
art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANIARY ABDELILAH nato il 27/12/1982 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 16 maggio 2023 dalla Corte di appello di Milano nei confronti di Abdelilah El Maniary ed ha comportato la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia di condanna per i reati di cui agli artt. 612-bis, 494 e 595 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso personalmente, lamentando vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Non osta a tale conclusione la circostanza che la firma dell'imputato sia stata autenticata dal difensore, la cui funzione nell'ambito della fase impugnatoria è stata, appunto, solo quella di autenticare l'atto e, come si legge in calce al ricorso, di depositarlo, senza che ne abbia assunto la paternità, come risulta anche dalla circostanza che l'impugnativa è redatta, utilizzando la prima persona singolare, dall'imputato stesso.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende