Sentenza — n. 45884/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza di patteggiamento impugnata è stata deliberata il 5 aprile 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di Gaetano Di Bari, Alessandra Di Bari, Carlo Noseda e Luigi Di Bari, imputati di vari fatti di bancarotta fraudolenta. Agli imputati è stata applicata la pena su cui si è raggiunto l'accordo con il pubblico ministero ed è stata altresì inflitta la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle numerose parti civili costituitesi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323, comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45884/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento alla genericità intrinseca, i ricorrenti non hanno precisato se e quale sarebbe l'errore nella quantificazione cui il Giudice dell'udienza preliminare, sia pure con motivazione stringata, è giunto.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI BARI GAETANO nato a CATANZARO il 18/06/1944 DI BARI ALESSANDRA nata a MILANO il 09/11/1977 NOSEDA CARLO nato a COMO il 04/11/1977 DI BARI LUIGI nato a MILANO il 02/12/1971 avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Lette le conclusioni del Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso quanto al motivo sulla restituzione dei beni in sequestro e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili ed il rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le conclusioni dell'Avv.
ELENA POLI, per la parte civile FIOM, e, quale sostituto dell'Avv. GIACOMO MATTALIA, per le parti civili Matteo Arcuri, Paolo Bagna, Giancarlo Riggio, Carmelo Rosano e Domenico Rosso, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o — in subordine — il rigetto del ricorso, con vittoria di spese; lette le conclusioni dell'Avv. FABRIZIO BORASIO, per le parti civili Giovanna Bosi, Angelo Amato, Roberto Brognano e Angela Agostini, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese; lette le conclusioni dell'Avv. VINCENZO MARTINO, per le parti civili Daniele Vito Barbuto, Massimo Bianco, Rosalba Battaglia, Francesco Bipedi e Paolo Emiliano D'Onorà, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o — in subordine — il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata deliberata il 5 aprile 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di Gaetano Di Bari, Alessandra Di Bari, Carlo Noseda e Luigi Di Bari, imputati di vari fatti di bancarotta fraudolenta. Agli imputati è stata applicata la pena su cui si è raggiunto l'accordo con il pubblico ministero ed è stata altresì inflitta la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle numerose parti civili costituitesi.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione circa il quantum delle somme liquidate in favore delle parti civili costituite. Sostengono i ricorrenti - posta l'ammissibilità del ricorso nonostante lo sbarramento costituito dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen — che il Giudice dell'udienza preliminare abbia liquidato dette spese in misura globale e indeterminata, omettendo qualsiasi motivazione circa la loro congruità in conformità alle tariffe forensi. Più precisamente, il Giudice del patteggiamento non avrebbe dato conto, per ogni singola voce, dei criteri adottati e dei riferimenti processuali che imponevano la liquidazione su tale titolo e non avrebbe parametrato la sua liquidazione alla prestazione professionale del patrono di ciascuna parte civile. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso lamenta, quanto alla sola posizione di Noseda, violazione di legge a proposito della restituzione delle somme sequestrate ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. sul conto corrente del predetto in favore del fallimento Ventures s.r.l. Dal disposto dell'art. 323, comma 3 cod. proc. pen. non può argomentarsi, a contrario, che, quando non sia stata disposta la confisca, le somme vadano restituite, restituzione che — ritiene il ricorrente Noseda — deve avvenire solo allorché siano cessate le esigenze cautelari. Infine il ricorrente non comprende perché sia stato individuato come avente diritto alla restituzione il curatore, benché questi non si sia costituito parte civile
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso — che concerne le modalità di determinazione della somma liquidata alle parti civili quale rimborso delle spese di rappresentanza e difesa nella fase di cognizione — è caratterizzato sia da genericità estrinseca che intrinseca. Quanto alla prima, i ricorrenti non sembrano avvedersi che il Giudice dell'udienza preliminare ha fatto riferimento, nel determinare le somme da destinare alle parti civili, sia alle voci per cui esse venivano liquidate (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria), sia alle ragioni della quantificazione tra il minimo ed il massimo stabiliti dalla normativa in materia, in particolare ancorando la determinazione a due degli indicatori previsti dall'art. 12, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, (la complessità del procedimento e il numero delle imputazioni); finendo poi per liquidare una somma attestata sui valori medi previsti, per la fase GUP, dal D.M. 55 cit., come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Con riferimento alla genericità intrinseca, i ricorrenti non hanno precisato se e quale sarebbe l'errore nella quantificazione cui il Giudice dell'udienza preliminare, sia pure con motivazione stringata, è giunto.
2. Quanto al versante della doglianza che dubita della correttezza della restituzione delle somme sequestrate sul conto corrente di Noseda in assenza di verifica circa il venir meno delle esigenze cautelari, essa, innanzitutto, è inammissibile perché il ricorrente non ha chiarito quale sia l'interesse a sostenere la necessità di un mantenimento in sequestro delle somme, che pare essere il primo obiettivo della censura. Analoghi limiti incontra il ricorso quando affronta il tema dell'individuazione dell'avente diritto alla restituzione delle somme in sequestro nella curatela fallimentare.
Dal momento che questa Corte conosce della regiudicanda solo grazie alla sentenza impugnata e al ricorso, ogni valutazione sulla correttezza di tale scelta del Giudice del patteggiamento è inibita dall'indeterminatezza sia del provvedimento impugnato (che effettivamente reca una motivazione sintetica sul punto), sia — e, soprattutto, dati i doveri di specifica sollecitazione che gravano su chi propone l'impugnazione — del ricorso che lo mette in discussione, che non indica le ragioni del sequestro né quelle che avrebbero dovuto imporre che il dissequestro non venisse disposto a favore della curatela.3.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito odierno impone altresì di condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, che si liquidano nella misura di complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge, per ciascun gruppo di parti difese dagli Avvocati Poli, Borasio, Martino e Mattalia, importo omnicomprensivo commisurato anche al numero di parti da ciascuno rappresentate.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, '5>limputatcp' alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge in favore di quelle difese dall'avvocato Poli, per quelle difese dall'avvocato Borasio, dall'avvocato