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Sentenza — n. 45881/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement agreement due to preclusive waiver of all other grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a second-instance judgment based on a plea bargain. The defendants had previously waived all appeal grounds except those regarding the sentence amount and sentencing balance, which they subsequently ratified. The court ruled that this waiver precludes raising any other grievances, including those on sentencing, in the subsequent cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133-bis c.p.: The waiver of appeal grounds regarding the sentence and sentencing balance in a plea agreement precludes the party from raising any other grievances, including those on sentencing, in the subsequent cassation proceeding.

Parole chiave

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plea bargain waiver preclusive effect cassation inadmissibility sentencing balance procedural waiver alleggerimento della pena sospensione di pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ex art. 599-bis cod.
Art. 133-bis c.p.
Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 133-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ex art. 599-bis cod.
art. 133-bis cod. pen
Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 133-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire sull'accordo delle parti, riducendo l'entità della pena pecuniaria.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/01/2019, Leone
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPARETTO ITALO nato a ROMA il 05/11/1975 FABI GIORDANO nato a ROMA il 26/01/1990 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Connparetto Italo e Fabi Giordano - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze - la pena da loro concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati - con un unico atto - hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente Fabi Giordano ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, censurando il provvedimento impugnato nella parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2. Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 133-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire sull'accordo delle parti, riducendo l'entità della pena pecuniaria.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi non solo generici, ma anche non consentiti dalla legge, essendo la loro deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che ha determinato non solo la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma anche la rinuncia a far valere, pure nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che - fatta eccezione per l'irrogazione di una pena illegale e per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci