Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentence due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant argued that the trial judge failed to scrutinize the subjective element of the crime, claiming the defendant acted through negligence rather than intent. The court ruled that the appeal did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure for challenging plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be rejected if the lower court adequately addressed the required motivational elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVA SERGIO nato a FOSSATO SERRALTA il 01/02/1964 avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI udito il difé7nsore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Monza ha applicato, nei confronti di Sergio Fava, la pena concordata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Mongiu , che si affida a un unico motivo, con cui si duole dello scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, giacchè l'imputato non agì con dolo ma per imperizia.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio.
5. Ritenuto che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha adempiuto pienamente a tale onere motivazionale, 6.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023