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Ordinanza — n. 45654/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty quantification errors do not constitute legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged the appellate court's re-quantification of the sentence, arguing procedural flaws in the penalty determination. The court ruled that such errors regarding quantification do not amount to a violation of the law itself.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: Appeals challenging only the quantification of the penalty are inadmissible de plano as they do not demonstrate the illegality of the penalty itself.

Parole chiave

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inadmissibility de plano penalty quantification violation of law appellate sentence cassation appeal sanzioni penali alleggerimento della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Valentina Binetti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Il ricorso è inammissibile, proponendo censure relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sono trasfusi nella illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORAGNI ANTONIO nato a BARI il 20/08/1989 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata nei confronti, per quel che qui rileva, di Antonio Soragni, la Corte di appello di Bari - previa rinuncia da parte dell'imputato do tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti all'individuazione delle pene - ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 6 e giorni 6 di reclusione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Valentina Binetti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

Il ricorso è inammissibile, proponendo censure relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sono trasfusi nella illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso