Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty quantification errors do not constitute legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged the appellate court's re-quantification of the sentence, arguing procedural flaws in the penalty determination. The court ruled that such errors regarding quantification do not amount to a violation of the law itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: Appeals challenging only the quantification of the penalty are inadmissible de plano as they do not demonstrate the illegality of the penalty itself.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORAGNI ANTONIO nato a BARI il 20/08/1989 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata nei confronti, per quel che qui rileva, di Antonio Soragni, la Corte di appello di Bari - previa rinuncia da parte dell'imputato do tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti all'individuazione delle pene - ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 6 e giorni 6 di reclusione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Valentina Binetti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, proponendo censure relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sono trasfusi nella illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso