Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45653/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHICA CRISTOFER nato a PALERMO il 12/10/1989 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE DI PACE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Con sentenza del 16/09/2022, il Giudice di pace di Palermo dichiarava Cristofer Marchica responsabile del reato di cui all'art. 689 cod. pen. e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello l'imputato, attraverso il difensore Avv. Paolino Graviano, appello convertito in cassazione ai sensi dell'art. 37 del d. Igs. n. 274 del 2000, giusta ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/09/2023. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n. /() 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; conf.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 689 cod. pen; Ordinanza — n. 45653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata oltraggio alla corte motivi di cassazione imposta sulle bevande ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 689 cod. pen
Con sentenza del 16/09/2022, il Giudice di pace di Palermo dichiarava Cristofer Marchica responsabile del reato di cui all'art. 689 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHICA CRISTOFER nato a PALERMO il 12/10/1989 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE DI PACE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 16/09/2022, il Giudice di pace di Palermo dichiarava Cristofer Marchica responsabile del reato di cui all'art. 689 cod. pen. e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello l'imputato, attraverso il difensore Avv. Paolino Graviano, appello convertito in cassazione ai sensi dell'art. 37 del d. Igs. n. 274 del 2000, giusta ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/09/2023. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n. /() 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; conf.

Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso