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Ordinanza — n. 45652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOGNA CARMELO nato a ERICE il 26/12/1985 avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Trapani in composizione monocratica, con la quale, in sede di rito abbreviato, è stata applicata ad Alogna Carmelo la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56,110,624,625 n. 2 cod. pen. e 707 cod. pen. commessi il 5 luglio 2023, ritenuta la continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva. 1.Un primo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.Un secondo motivo lamenta - sempre in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - l'assenza della prova della legittimazione attiva del soggetto che ha proposto querela per conto del distributore di benzina, sedicente responsabile dell'esercizio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 45652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56,110,624,625 n. 2 cod. pen. e 707 cod. pen. commessi il 5 luglio 2023, ritenuta la continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva. 1.Un primo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.Un secondo motivo lamenta - sempre in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - l'assenza della prova della legittimazione attiva del soggetto che ha proposto querela per conto del distributore di benzina, sedicente responsabile dell'esercizio.

Parole chiave

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furto aggravato incendio intenzionale aggravato licenziamento per furto risarcimento per atto illecito allegazione motivata tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
1.Un primo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 c.p
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOGNA CARMELO nato a ERICE il 26/12/1985 avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Trapani in composizione monocratica, con la quale, in sede di rito abbreviato, è stata applicata ad Alogna Carmelo la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56,110,624,625 n. 2 cod. pen. e 707 cod. pen. commessi il 5 luglio 2023, ritenuta la continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva. 1.Un primo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.Un secondo motivo lamenta - sempre in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - l'assenza della prova della legittimazione attiva del soggetto che ha proposto querela per conto del distributore di benzina, sedicente responsabile dell'esercizio.

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso avverso provvedimento non impugnabile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - vuoi perché confezionato con un richiamo "di stile", del tutto generico ed indeterminato a riguardo del difetto di accertamento della legittimazione della persona che, per conto dell'esercizio, ha formalizzato l'atto di querela. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen