Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448.2-bis. The court rejected the appeal for filing outside permitted exceptions. The defendant argued for non-punishment causes but failed to meet legal requirements. The ruling established that plea bargain sentences require specific grounds for cassation review. The court dismissed the appeal and ordered the payment of court costs. The decision reinforces strict procedural limits on challenging plea agreements. This case clarifies the narrow scope for appealing settled criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the plea bargain sentence inadmissible without formalities. The defendant, Mhaidar Mhamed, argued for violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lack of motivation regarding non-punishment causes. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are only admissible for specific statutory reasons, which this appeal did not satisfy. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be filed within the specific time limits established by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIDAR MHAMED nato il 18/09/1979 avverso la sentenza del 28/08/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI udito il difensore "7"'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Verona ha applicato, nei confronti di Mhamed Mhaidar la pena concordata pin relazione al reato di tentato furto in luogo di privata dimora.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Giampaolo Cazzola, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell' art.129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
4. Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il Co