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Sentenza — n. 45617/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for improper balancing of mitigating and aggravating circumstances in fraud bankruptcy case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the sentencing balance between mitigating and aggravating circumstances in a fraud bankruptcy case. The defendant argued the lower court incorrectly balanced generic mitigating factors against the aggravating circumstance of multiple fraud acts, while the prosecution requested inadmissibility. The court ruled that applying the minimum penalty without statutory reduction violated the penal code, necessitating a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 1, cod. pen.; Art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.; Art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; When mitigating circumstances are granted with a judgment of equivalence against an aggravating circumstance, the statutory reduction under Art. 63 must be applied; failure to do so constitutes a violation of penal law requiring annulment.

Parole chiave

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fraud bankruptcy sentencing balance mitigating circumstances aggravating circumstance statutory reduction penal code violation annulment with remand bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 1, cod. pen.
nella misura minima di tre anni, senza compiere la prescritta riduzione ex art. 63, comma 1, cod. pen., ricorrendo pertanto una violazione della legge penale.
Art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.
Di conseguenza, la Corte di appello - nel riconoscere le attenuanti generiche - non avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento che, in ragione della ritenuta equivalenza, depone nel senso che nella specie sia stata applicata la pena prevista per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n.
Art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ragion per cui correttamente non aveva fatto applicazione della contestata circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n.
Art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01;
Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01
Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZA LUIGINO nato a ISOLA DELLA SCALA il 24/06/1959 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME che si è riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato MARCO LIBARDI che, nell'interesse di LUIGINO LANZA, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia, all'esito dell'appello interposto da Luigino Lanza, in parziale riforma della pronuncia in data 17 settembre 2021 del Tribunale di Verona, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena principale e rideterminato in anni tre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il Tribunale aveva assolto il Lanza, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie del viz o di motivazione - ha rappresentato che la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche; tuttavia, erroneamente le ha bilanciate (con giudizio di equivalenza) con l'unica aggravante in contestazione, ossia l'aver commesso più fatti di bancarotta, erroneamente ritenuta nonostante il Tribunale avesse condannato l'imputato solo per bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendolo dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale; e la motivazione della sentenza impugnata - che ha determinato la pena principale in tre anni di reclusione - non consentirebbe di comprendere il percorso logico seguito dalla Corte distrettuale al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

1. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ragion per cui correttamente non aveva fatto applicazione della contestata circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Di conseguenza, la Corte di appello - nel riconoscere le attenuanti generiche - non avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento che, in ragione della ritenuta equivalenza, depone nel senso che nella specie sia stata applicata la pena prevista per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, cit. nella misura minima di tre anni, senza compiere la prescritta riduzione ex art. 63, comma 1, cod. pen., ricorrendo pertanto una violazione della legge penale.

Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e alla determinazione della pena principale, con rinvio perché abbia luogo il relativo apprezzamento di merito, atteso che le argomentazioni svolte nella sentenza medesima e i dati in essa esposti non consentono a questa Corte di provvedere sul punto (ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri.) senza la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (cfr. Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01;

Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01). Non vi è luogo a ridurre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari (determinata in tre anni dalla Corte di merito) che non sono state oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia limitatamente al trattamento sanzio