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Sentenza — n. 45616/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45616/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 18 novembre 2022 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza resa (all'esito di giudizio abbreviato) dal G.u.p. del Tribunale di Rovereto del 18 marzo 2021, appellata da Roberto Zampiccoli, ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge Fall. e le attenuanti generiche, lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltra al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli Rv. 261347 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903), evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903; Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 - 01). Inoltre, «ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento» (Sez. 5, n. 14932/2023, cit.; cfr. pure Sez. 5, n.34290 del 02/10/2020, Cappelletti, n.m.).

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico irregolarità finanziarie truffa in materia di credito appropriazione indebita di fondi colpa del patrocinatore

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14932/2023
Inoltre, «ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento» (Sez. 5, n. 14932/2023, cit.; cfr.
Sez. 5, n. 57759/2017
pure Sez. 5, n. 57759/2017, cit.).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMPICCOLI ROBERTO nato a ROVERETO il 22/07/1960 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; (111

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18 novembre 2022 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza resa (all'esito di giudizio abbreviato) dal G.u.p. del Tribunale di Rovereto del 18 marzo 2021, appellata da Roberto Zampiccoli, ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge Fall. e le attenuanti generiche, lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltra al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale è stata denunciata la violazione della legge penale, deducendo che sarebbe stata esclusa la bancarctta riparata nonostante l'imputato, a fronte della distrazione di euro 16.500 incassati per lavori eseguiti dalla fallita Costruzioni Z.R., abbia alienato prima della dichiarazione di fallimento un proprio bene immobile ed estinto il debito gravante sulla fallita / pari a euro 31.279,39, in forza di un contratto di mutuo; in particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che lo Zampiccoli fosse garante (quale datore di ipoteca e fideiussore) del debito estinto e, dunque, avrebbe avvantaggiato solo se stesso e, comunque, avrebbe potuto agire in regresso nei confronti della società (non avendo determinato alcun vantaggio per gli altri creditori); tuttavia, l'imputato - che ha pagato un debito altrui - non si è insinuato nel passivo del fallimento, al momento del pagamento del debito ha rinunciato alla surroga, ha sottoscritto una transazione con il fallimento, rinunciando a ogni pretesa; la banca non si è insinuata al passivo perché soddisfatta; avrebbe dovuto essere 'accusa a provare che l'imputato aveva agito in via surrogatoria nei confronti del fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la c.d. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si configuri quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01;

Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli Rv. 261347 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903), evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903; Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 - 01). Inoltre, «ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento» (Sez. 5, n. 14932/2023, cit.; cfr. pure Sez. 5, n.34290 del 02/10/2020, Cappelletti, n.m.).

Ed «è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati» (Sez. 5, n. 14932/2023, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 57759/2017, cit.). «Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate L.] nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti [...] ad altro titolo» (Sez. 5, n. 57759/2017, cit.). 1.1.

Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si trae, come esposto dalla difesa, che: - a fronte della distrazione di euro 16.500 (quale corrispettivo per lavori eseguiti dalla fallita) l'imputato, prima della dichiarazione di fallimento, ha estinto un debito della società (di euro 31.279,39) con risorse proprie; - con l'atto di appello si è dedotto che lo Zampiccoli, all'atto dell'estinzione del debito (di cui era garante), aveva rinunciato ad agire nei confronti della debitrice principale; e che egli aveva stipulato una transazione con la curatela, il cui tenore pure gli impediva tale azione.

Hanno, allora, errato i Giudici di merito nel negare rilevanza sub specie della bancarotta riparata all'atto solutorio dell'imputato, assumendo che le somme corrisposte per i lavori in discorso (in relazione alle quali è stata elevata l'imputazione) siano rimaste nella sua disponibilità e non restituite alla società, come a voler limitare la bancarotta riparata alla restituzione del singolo bene sottratto (peraltro, nella specie costituito da bene fungibile), non tenendo conto del maggior importo versato dall'imputato per estinguere un debito della società (sol perché egli avrebbe potuto essere escusso come garante, il che nulla muta in ordine al venir meno della pretesa verso la fallita della banca che aveva concesso il credito), negando rilevanza alla transazione con la quale l'imputato avrebbe rinunciato a ogni pretesa verso la società, in particolare affermando che da essa non sarebbe derivata alcuna riparazione integrale senza argomentare effettivamente al riguardo, segnatamente sulla rinuncia da parte dell'imputato (alla luce degli elementi di fatto da lui allegati), profilo rilevante per comprendere se alla soddisfazione del creditore sociale abbia in effetti fatto seguito anche la rinuncia ad agire da parte dello stesso garante e, dunque, la definitiva liberazione della società fallita.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud