Cassation appeal dismissed for withdrawal; defendant personally renounced appeal, making it inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally renounced the appeal on September 18, 2023. Although the defendant initially challenged the lower court's sentencing for aggravated theft, he subsequently withdrew the request with an authenticated declaration. The court ruled that a withdrawn appeal loses its legal standing, resulting in the dismissal of the case and an order for the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant personally renounces the request, thereby extinguishing the right to judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO CLAUDIO nato a NAPOLI 11 11/03/1969 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 14 aprile 2023 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a Claudio Buono per furto pluriaggravato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ricorso con cui lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
3. Con atto depositato il 18 settembre 2023 presso la Corte di appello di Napoli, il ricorrente personalmente ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione recante firma autenticata dal difensore.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1