Ordinanza — n. 45504/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa pronunzia impugnata è stata deliberata il 9 settembre 2022 dalla Corte di Appello di Firenze, che ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio inflitto a Dorian Ndou dal Tribunale di Firenze, che aveva condannato quest'ultimo per il reato di furto aggravato. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - depositato telematicamente il 6 marzo 2023 - l'imputato a mezzo del difensore di fiducia.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 45504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - depositato telematicamente il 6 marzo 2023 - l'imputato a mezzo del difensore di fiducia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOU DORIAN nato il 04/09/1989 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 9 settembre 2022 dalla Corte di Appello di Firenze, che ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio inflitto a Dorian Ndou dal Tribunale di Firenze, che aveva condannato quest'ultimo per il reato di furto aggravato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - depositato telematicamente il 6 marzo 2023 - l'imputato a mezzo del difensore di fiducia.
3. Detto ricorso è tardivo in quanto il termine per la sua presentazione scadeva il 23 gennaio 2023, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni che la Corte di Appello aveva individuato per il deposito della sentenza (termine rispettato in quanto la motivazione è stata depositata il 31 ottobre 2022). Il termine di quarantacinque giorni - si precisa - è stato calcolato a partire dal 9 dicembre 2022, considerato che quello per il deposito della sentenza scadeva in giorno festivo, ossia 1'8 dicembre (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e altri, Rv. 251495).
3. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il