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Ordinanza — n. 45501/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45501/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI GIUSTINO nato a MILANO il 20/10/1948 avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava al ricorrente, per i reati ascritti ai capi A e B dell'imputazione, la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni tre e mesi otto di reclusione, considerata la continuazione con i reati meno gravi giudicati con sentenza c.d. di patteggiamento del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 15 novembre 2022, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante dei fatti di bancarotta fraudolenta e alla contestata recidiva ed applicata la diminuzione per la scelta del rito.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, il MELI propone ricorso, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Mongiu, deducendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta integrata l'aggravante della recidiva per un fatto commesso nell'anno 2010, l'omessa concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e l'eccessivo aumento di pena inflitto in continuazione.

Parole chiave

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adeguamento della pena reiterazione di reati penali attenuazione libera della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI GIUSTINO nato a MILANO il 20/10/1948 avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava al ricorrente, per i reati ascritti ai capi A e B dell'imputazione, la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni tre e mesi otto di reclusione, considerata la continuazione con i reati meno gravi giudicati con sentenza c.d. di patteggiamento del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 15 novembre 2022, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante dei fatti di bancarotta fraudolenta e alla contestata recidiva ed applicata la diminuzione per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza, il MELI propone ricorso, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Mongiu, deducendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta integrata l'aggravante della recidiva per un fatto commesso nell'anno 2010, l'omessa concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e l'eccessivo aumento di pena inflitto in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie con il ricorso si denunciano, invece, errori nella determinazione della pena, errori che comunque non attengono, neppure sul piano deduttivo all'illegalità della stessa sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge. 2 (Q

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023 Il Consigliere Esten