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Ordinanza — n. 45500/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for improper personal filing and lack of statutory grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, ordering the defendants to pay court costs and a fine. The first appeal was rejected because the defendant personally filed it, violating the requirement that only registered defense attorneys may submit cassation petitions. The second appeal was dismissed because it alleged logical flaws in the reasoning, which are not a permissible ground for review under the specific exceptions listed in Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that neither party met the strict procedural or substantive requirements to proceed with their challenges.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 e ss. cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by registered defense attorneys and can only be based on specific statutory grounds such as violation of law regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general logical inconsistencies.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility Personal filing prohibition Article 448 Criminal Procedure Code Logical consistency of reasoning Defense attorney registration requirement esecuzione del lodo arbitrale regolamento arbitrale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso di IBRAHIM SHAFLOQI è, parimenti, inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SHAFLOQI ROBENC nato il 24/04/1995 SHAFLOQI IBRAHIM nato il 03/03/1998 avverso la sentenza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Arezzo applicava ai ricorrenti le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione.

2. Avverso tale sentenza, ROBENC SHAFLOQI propone ricorso deducendo di trovarsi ristretto in carcere, mentre aveva richiesto al giudice gli arresti donniciliari.

3. Contro la stessa sentenza propone ricorso anche IBRAHIM SHAFLOQI, mediante il difensore di fiducia avv. Sabrina Del Fio, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione ritraibile dal provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di ROBENC SHAFLOQI è inammissibile poiché proposto personalmente dall'imputato. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01).

2. Il ricorso di IBRAHIM SHAFLOQI è, parimenti, inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non è dunque possibile lamentare alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 202