Ordinanza — n. 45498/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA EMILIANO nato il 23/04/1994 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Emiljano Sula è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato proposta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Emiljano Sula è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato proposta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA EMILIANO nato il 23/04/1994 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Emiljano Sula è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato proposta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.
2. Il ricorso, con il quale si invoca la sopravvenuta improcedibilità dei reati per difetto di querela, oltre ad essere tardivo (ciò che ne impone la trattazione de plano), in quanto proposto il 27 aprile 2023, ben oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni che la Corte si era assegnata, con la sentenza del 6 dicembre 2022 per il deposito della motivazione, è manifestamente infondato, poiché i reati attribuiti (art. 624-bis aggravato e art. 4 I. n. 110 del 1975) erano e sono rimasti procedibili d'ufficio.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 0