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Ordinanza — n. 45497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Restivo inadmissible on procedural grounds. The appellant filed the petition on May 11, 2023, which exceeded the fifteen-day deadline required by law after the appellate court's March 22, 2023, judgment. Consequently, the court rejected the appeal ex officio and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory fifteen-day period following the service of the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limits procedural inadmissibility late filing procedural costs istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
pen.), in quanto depositato in data 11 maggio 2023, ben oltre i quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per tardività (ciò che ne impone la trattazione de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 544, comma 1 cod. proc. pen.
pen., dal deposito della sentenza all'udienza del 22 marzo 2023, ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO ANTONINO nato a MESSINA il 22/10/1974 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Antonino Restivo è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna di primo grado solo in punto di rideterminazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività (ciò che ne impone la trattazione de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.), in quanto depositato in data 11 maggio 2023, ben oltre i quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dal deposito della sentenza all'udienza del 22 marzo 2023, ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/10/2