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Ordinanza — n. 45490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIUSEPPE nato a CEGLIE MESSAPICA il 31/03/1974 avverso la sentenza del 11/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Giuseppe Palma viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di 13rindisi ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 223, primo comma, 216, primo e secondo comma, e 219, primo comma, I. fall., di cui alla rubrica.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La censura, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, anche in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, oltre che del 1:utto genericamente formulata, è inammissibile poiché si colloca fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n, 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiarnento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualific:azione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie esame di cassazione condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIUSEPPE nato a CEGLIE MESSAPICA il 31/03/1974 avverso la sentenza del 11/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Giuseppe Palma viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di 13rindisi ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 223, primo comma, 216, primo e secondo comma, e 219, primo comma, I. fall., di cui alla rubrica.

2. La censura, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, anche in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, oltre che del 1:utto genericamente formulata, è inammissibile poiché si colloca fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n, 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiarnento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualific:azione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Per quel che ha riguardo alla censura di errata qualificazione giuridica dei fatti, si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal 1:enore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01).

Nel ricorso in esame, difettano il requisito di specificità, non avendo la difesa indicato in alcun modo l'asserito errore di qualificazione giuridica dei fatti ascritti. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle