Sentenza — n. 44893/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 30 settembre 2015 e ascritto a Sarica Rosa. Avverso l'indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. Sostiene che "non essendo stata esclusa la contestata recidiva infraquinquennale" il termine di prescrizione del reato sarebbe pari ad anni nove e, pertanto, non sarebbe ancora decorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Sentenza — n. 44893/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. commesso il 30 settembre 2015 e ascritto a Sarica Rosa. Avverso l'indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. Sostiene che "non essendo stata esclusa la contestata recidiva infraquinquennale" il termine di prescrizione del reato sarebbe pari ad anni nove e, pertanto, non sarebbe ancora decorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE Dl APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: SARICA ROSA nata a REGGIO CALABRIA il 05/10/1980 avverso la sentenza del 20/04/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 30 settembre 2015 e ascritto a Sarica Rosa.
2. Avverso l'indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. Sostiene che "non essendo stata esclusa la contestata recidiva infraquinquennale" il termine di prescrizione del reato sarebbe pari ad anni nove e, pertanto, non sarebbe ancora decorso.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Secondo ius receptum, la recidiva non richiede una espressa statuizione di esclusione, poiché anche la mancata menzione in sentenza ne comporta l'esclusione, con conseguente irrilevanza, tra l'altro, agli effetti del calcolo del termine di prescrizione del reato (cfr. per tutte Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino). A fronte di tanto il ricorso si rivela generico, posto che non indica in base a quali presupposti, formali e sostanziali, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, nel caso concreto, la sussistenza della recidiva infraquinquennale contestata.
6. Consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così d