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Sentenza — n. 44888/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RADOSAVLJEVIC VALENTINO nato a AVERSA il 17/05/1989 2. JEVTIC SASA nato il 20/04/1981 3. RADOSAVLJEVIC ROBERTO nato il 08/06/1990 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv. Felice Belluomo per i tre ricorrenti e avv. Antonio Gugliotta per Radosavljevic Valentino e Radosavljevic Roberto, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 44888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Antonio Gugliotta ha depositato una ulteriore memoria, datata 8 giugno 2023, con la quale illustra i profili di violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando, in particolare, l'assenza di certezza circa l'identificazione degli imputati quali utilizzatori delle utenze telefoniche oggetto di tracciamento e di captazione (allega gli atti processuali indicati, compreso il verbale di sequestro).

Parole chiave

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ricettazione reati contro la sfera personale riservata usurpazione d'identità tentato furto partecipazione al reato prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
pen.; la richiesta di derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 648 cod. pen.; il trattamento sanzionatorio; - l'avv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. RADOSAVLJEVIC VALENTINO nato a AVERSA il 17/05/1989 2. JEVTIC SASA nato il 20/04/1981 3. RADOSAVLJEVIC ROBERTO nato il 08/06/1990 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv. Felice Belluomo per i tre ricorrenti e avv. Antonio Gugliotta per Radosavljevic Valentino e Radosavljevic Roberto, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Radosavljevic Valentino, Radosavljevic Roberto e Jevtic Sasa in ordine ai reati di furto in abitazione di cui ai capi 1), 2), 3) e 5), compiuti tra il 25 e 26 febbraio 2011.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati con il medesimo atto a firma dell'avv. Felice Belluomo, proponendo un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Sostengono che: - il silenzio degli imputati non può essere valutato a carico degli stessi; - l'unica circostanza certa riguarda l'esito del controllo effettuato in Arezzo il 28 febbraio 2011 che, tuttavia, avrebbe comportato l'accertamento del possesso di refurtiva di furti in precedenza commessi, come tale riconducibile al reato di ricettazione; - l'affermazione di responsabilità farebbe leva su elementi (utilizzo cellulari, utilizzo vettura) privi di valenza indiziaria in relazione ai singoli furti e al contributo partecipativo di ciascun imputato.

3. I difensori degli imputati Radosavljevic Valentino e Radosavljevic Roberto hanno depositato motivi aggiunti e memorie: - l'avv. Antonio Gugliotta, nominato nelle more, ha trasmesso una memoria datata 20 gennaio 2023 contenente tre motivi aggiunti concernenti: l'erronea applicazione della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; la richiesta di derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 648 cod. pen.; il trattamento sanzionatorio; - l'avv. Felice Belluomo (successivamente revocato e poi rinominato) ha trasmesso una memoria datata 20 febbraio 2023, con la quale coltiva due motivi aggiunti: gli imputati si sono difesi, hanno partecipato al processo rivendicando la propria innocenza, senza che tale circostanza sia stata presa in considerazione del giudice di merito; vi è totale carenza di motivazione in punto di determinazione della pena; - l'avv.

Antonio Gugliotta ha depositato una ulteriore memoria, datata 8 giugno 2023, con la quale illustra i profili di violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando, in particolare, l'assenza di certezza circa l'identificazione degli imputati quali utilizzatori delle utenze telefoniche oggetto di tracciamento e di captazione (allega gli atti processuali indicati, compreso il verbale di sequestro).

4. Il processo ha subito due rinvii per legittimo impedimento dell'avv. Gugliotta, con sospensione dei termini di prescrizione (60 giorni + 60 giorni).

5. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La cd. "doppia conforme" di condanna poggia su un saldo e coerente impianto argomentativo che valorizza plurimi e convergenti elementi rappresentati da: i contenuti delle intercettazioni oggetto di trascrizione peritale; gli spostamenti, tracciati tramite GPS, della vettura utilizzata per commettere i furti; i tabulati telefonici; il rinvenimento, nel possesso degli imputati, di parte della refurtiva dei reati di cui ai capi 1) e 2); il loro conseguente arresto. 2.1. È pacifico in giurisprudenza il principio che impone una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio con necessità di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. per tutte Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). A tali principi si è ispirata la sentenza impugnata che, richiamando la concorde pronunzia di primo grado, ha dato ampiamente conto della sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico degli imputati in ordine ai reati loro ascritti. Infatti, nel congruo ed analitico percorso logico, la Corte di appello di Bologna ha puntualizzato, per i diversi furti attribuiti ai ricorrenti, quali fossero le risultanze di prova, razionalmente collegandole tra loro al fine della d•mostrazione della responsabilità, nel contempo confutando le doglianze presentate con i motivi di appello.

Tale corretto metodo risulta seguito per i delitti di cui ai capi 1), 2), 3) e 5) dalla pagina 4 alla pagina 7 della sentenza attraverso una articolata e coerente concatenazione argomentativa. 2.2. A fronte di tanto, le censure formulate con i ricorsi principali si risolvono in contestazioni generiche sull'apprezzamento probatorio che evitano di misurarsi con la tenuta logica della struttura motivazionale offerta dalla decisione impugnata. 2.3. La Corte di appello spiega le ragioni della mancata derubricazione dei fatti nel reato di ricettazione, valorizzando i contenuti delle intercettazioni (pag. 6).

L'assenza di spiegazioni alternative da parte degli imputati rappresenta non un argomento decisivo, ma solo una considerazione rispondente alla regola dettata dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che pretende uno scrutinio motivato sulle diverse opzioni valutative emergenti dagli atti.

3. La inammissibilità dei motivi principali si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., su tutti i motivi aggiunti con i quali si tent:a, tardivamente e infruttuosamente, di ricondurre l'impugnazione sui binari del giudizio di legittimità. Per completezza si osserva che la difesa ha insistito, anche in sede di discussione, sul difetto di prova della riferibilità delle utenze agli imputati, senza tuttavia confrontarsi con il dato di fatto, insindacabile in sede di legittimità, valorizzato dai giudici di merito: in base alla "documentazione prodotta", durante il controllo ad opera della polizia di Arezzo, i tre cellulari riferiti agli imputati sono stati rinvenuti addosso agli stessi (pag. 4 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello). Le sentenze non affermano che i telefoni sono stati sequestrati, quindi la circostanza, dedotta con i motivi aggiunti, che i telefoni non sarebbero indicati nel verbale di sequestro (allegato alla memoria), è irrilevante (l'indicazione ben potrebbe trovarsi in un diverso atto di P.G.).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell