Sentenza — n. 44887/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECCHI MAURIZIO nato a CESENA il 02/12/1961 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 581 c.p, art. 606 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44887/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - .24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECCHI MAURIZIO nato a CESENA il 02/12/1961 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Lucia Odello ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 27 settembre 2023 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria di conclusioni, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Ritenuto in tatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna del 27 gennaio 2023, di conferma di quella di primo grado, emessa dal tribunale collegiale di Ravenna che, a sua volta, aveva sancito la penale di responsabilità di Cecchi Maurizio, in qualità di socio accomandatario ed amministratore della EDILIZIA IN S.A.S. DI CECCHI MAURIZIO & C., dichiarata fallita dal tribunale di Ravenna in data 28 dicembre 2010, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale, per l'avvenuta sottrazione o distruzione dell'impianto contabile, e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissimulazione delle quote del capitale sociale della BA.MA.
S.R.L., di sua esclusiva titolarità. 2.11 ricorso per cassazione ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto l'imputato aveva denunciato il furto, ad opera di ignoti, della documentazione contabile, custodita in un garage di un immobile di Bertinoro, di proprietà della BA.MA.
S.R.L., affidatogli solo "apparentemente" e da lui utilizzato per il deposito della contabilità della fallita; l'imputato sarebbe stato accusato di calunnia nell'ambito di un diverso procedimento penale per aver falsamente denunciato il furto, ma sarebbe stato assolto; il "vero gestore" della società fallita sarebbe stato tale Pirini e sarebbe stato proprio costui, come dimostrato dall'istruttoria dibattimentale, a cambiare la serratura del garage per asportare la contabilità dell'impresa. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "errata ed illogica valutazione di fatti oggettivi e provati in istruttoria", oltre a vizio motivazionale, dal momento che l'imputato, con la cessione del capitale sociale della BA.MA .
S.R.L., non avrebbe cagionato danno alcuno ai creditori della fallita, come riferito dal curatore fallimentare al tribunale di primo grado; le quote della società non avrebbero avuto alcun valore economico, tanto che sono state vendute per il prezzo irrisorio di 1000 euro ed avrebbero dovuto, in base alle clausole del contratto, essere restituite a semplice richiesta dell'alienante; in ogni case, difetterebbe la prova dell'elemento soggettivo, in considerazione dell'inconsapevolezza, da parte dell'imputato, di ledere le garanzie dei creditori della Edilizia In s.a.s..
Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.1.Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che i motivi posti a base del ricorso per cassazione dell'imputato devono essere ritenuti nbn specifici, e, comunque, non consentiti nel giudizio di legittimità in quanto involgenti, nel complesso, una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza di una motivazione della sentenza impugnata — peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente - del tutto lineare e plausibile, così da precipitare nel giudizio di inammissibilità.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - .24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argonnentazion , del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.2.Come sopra si è accennato, esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la rnera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (ISS.UU. 30.4.97, Dessimone) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento ; o la loro rispondenza a quanto acquisito, sotto l'aspetto probatorio, nel corso del processo penale.
La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.; cfr. ancora, tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.Fatte tali imprescindibili premesse, il primo motivo si rivela generico e non consentito, vuoi perché non si confronta con il tessuto della motivazione della sentenza di secondo grado, che - nel condividere le ragioni argomentate nella pronuncia del giudice di prime cure - ha sottolineato, con esposizione articolata, razionale e immune da critiche di illogicità intrinseca, l'inverosimiglianza della denuncia di furto dell'impianto contabile ad opera dell'imputato il quale, unica persona in possesso delle chiavi del garage ove sarebbe stata custodita la documentazione, non ha mai chiarito le ragioni per le quali taluno, significativamente mai indicato se non, del tutto genericamente, nel corpo del ricorso in tale "Pirini", avrebbe avuto interesse ad asportare l'incarto dell'impresa fallita; non ha superato le evidenti perplessità generate da una presunta intrusione di ignoti individui che, anziché limitarsi a forzare la porta d'ingresso dell'immobile, ne avrebbero cambiato la serratura; ha sporto la denuncia di furto immediatamente dopo la convocazione, inoltratagli dal curatore fallimentare, volta a sollecitare la consegna delle scritture contabili.
Sul punto, le deduzioni del ricorrente, anche in relazione agli esiti di un procedimento penale per calunnia nel quale sarebbe stato prosciolto, sono meramente assertive ed autoreferenziali.
4. Il secondo motivo, che fumosamente richiama la deposizior e testimoniale resa in dibattimento dal curatore fallimentare ed oppone rilievi puramente apodittici, non si misura con le puntuali osservazioni della sentenza della Corte territoriale, che ha illustrato i connotati dissimulatori delle operazioni di cessione delle quote della BA.MA . s.r.I., tanto nella fase della loro intestazione fittizia in capo a Pracucci Simone, quanto nel segmento successivo, perfezionatosi nelle more tra l'istanza di fallimento di un creditore e la declaratoria del Tribunale, attraverso il quale l'imputato, per tramite del soggetto riduciario, ha trasferito la disponibilità in capo a terzi, con l'evidente intento di sottrarla alle garanzie della massa; e, quanto al contributo offerto dal curatore del fallimento, ha richiamato i contenuti della segnalazione della relazione ex art. 33 L.F. (pag.5 sent. impugnata), che ha evidenziato che la BA.MA. s.r.l. era ad ogni effetto un patrimonio personale dell'imputal:o, che in definitiva, ed in pieno stato d'insolvenza della di poi fallita - di cui era socio accomandatario, a sua volta fallito "in proprio" - si è "spogliato, senza remunerazione alcuna, delle quote di quella società".
5. Con la memoria depositata il 27 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha formulato un motivo nuovo, con cui ha richiesto, genericamente, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., del tutto inammissibile, vuoi perché dedotto senza rispettare il termine decadenziale dei 15 giorni liberi prima dell'udienza (art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen.), vuoi perché avulso, in toto, rispetto alle doglianze elaborate con i motivi principali (sez. U n. 4683 del 25/02/1998, Bono e altri, Rv. 210259). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre