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Sentenza — n. 44886/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court decision for aggravated assault, ruling a hairbrush constitutes an improper weapon.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance acquittal for aggravated assault, arguing the hairbrush used constituted an improper weapon. The court found the lower court erred by failing to recognize that any object used as an offensive tool qualifies as an 'improper weapon' under Italian law. Consequently, the cassation court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 2, n. 2, cod. pen.; In voluntary injury cases, any object used concretely to inflict harm constitutes an improper weapon, regardless of its common utility or apparent lack of offensive capability.

Parole chiave

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aggravated assault improper weapon hairbrush as weapon violation of law remission of complaint violazioni della legge sulle armi arma personale abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 2, n. 2, cod. pen.
1.Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n.
Art. 4, comma 2, seconda parte, L. n. 110 del 1975
e quello di "oggetto atto ad offendere", il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 comma 2, seconda parte, L.
Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
1.Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, che ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 569 comma 1 cod.
art. 569 comma 1 cod. proc. pen
1.Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, che ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 569 comma 1 cod. proc. pen.
art. 585 c.p
1.Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez.5, n. 8640 del 20/01/2016
Cass. sez.5, n. 26059 del 02/05/2019
Cass. sez.5, n. 17942 del 07/02/2020
Cass. sez.5, n. 46482 del 20/06/2014
110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere "giustificato" quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica (così in parte motiva Cass. sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv.261017).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: CIGLIONE ALESSANDRA nato a CAPUA il 18/11/1964 avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Lucia °dello ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del Tribunale monocratico di Isernia, che, in esito a dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ciglione Alessandra per il reato di cui agli artt.582 e 585 cod. pen., commesso il 19 settembre 2(120, per intervenuta remissione di querela, previa esclusione della circostanza aggravante dell'uso di armi. 1.Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, che ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 569 comma 1 cod. proc. pen. sulla scorta della perseguibilità d'ufficio del delitto contestato, trattandosi di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma impropria, una spazzola per capelli.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa" (sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R., Rv.267713; sez.5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132; sez.5, n. 17942 del 07/02/2020, Delli Santi, Rv. 279174).

La motivazione della sentenza è affetta da violazione di legge, perché, pur dando atto della deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita "con una spazzola che l'imputata aveva in mano durante la lite" - con le conseguenti lesioni contestate nell'imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra - ha affermato che tale oggetto non rientrerebbe "tra quelli elencati nell'art. 585 c.p.". Né può essere condivisa l'assimilazione, adombrata nelle argomentazioni della sentenza impugnata a sostegno della pronuncia liberatoria, tra il concetto di 'arma" di cui all'art. 585 comma 2 n.

2) cod. pen. e quello di "oggetto atto ad offendere", il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 comma 2, seconda parte, L. n. 110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere "giustificato" quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica (così in parte motiva Cass. sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv.261017). 2.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Isernia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Isernia. Così deciso in Roma, il 03/10/2023 Il igliere esten