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Ordinanza — n. 43640/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for generic lack of reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of reasoning on acquittal grounds fell outside the permissible scope for appeals against plea bargains. The appellant argued that the second-instance judge failed to address specific statutory causes for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once a defendant renounces appeal grounds, the higher court cannot review waived issues or general lack of motivation on acquittal, limiting review to the formation of consent and sentencing content.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against plea bargains, the Supreme Court cannot examine waived acquittal grounds or general lack of reasoning, restricting review to the validity of consent and sentencing content.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived acquittal grounds lack of reasoning second instance plea inadmissible appeal motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
e sulla responsabilità dell'imputato - che si pone fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Agostino Saponaro, è del tutto generico e proposto in relazione ad una censura — la mancata o carente motivazione ex art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art.
Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Agostino Saponaro, è del tutto generico e proposto in relazione ad una censura — la mancata o carente motivazione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
e sulla responsabilità dell'imputato - che si pone fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani
Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
De Martino e Molinari c. Italia
Greco c. Italia
Italia del 25 marzo 2021 e Greco c. Italia del 1 settembre 2015) e, d'altra parte, il doppio grado di giudizio di merito non rientra tra le garanzie costituzionali.
Pfeifer e Plankl c. Austria
Hermi c. Italia
Austria del 25 febbraio 1992, § 37), e non deve contrastare con alcun interesse pubblico importante (Hermi c. Italia [GC], del 18 ottobre 2006, § 73; Sejdovic c.
Sejdovic c. Italia
Italia [GC], del 18 ottobre 2006, § 73; Sejdovic c. Italia [GC], del 1 marzo 2006, § 86; Dvorski c.
Dvorski c. Croazia
Italia [GC], del 1 marzo 2006, § 86; Dvorski c. Croazia [GC], del 20 ottobre 2015, § 100).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPONARO AGOSTINO nato a OSTUNI il 02/01/1964 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; I OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente, Agostino Saponaro, è del tutto generico e proposto in relazione ad una censura — la mancata o carente motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla responsabilità dell'imputato - che si pone fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853). Nel concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice oppure all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di concordato (cfr. Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481), mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102).

2. Considerato che non emergono questioni di compatibilità costituzionale o convenzionale rilevanti, poiché la Corte EDU ha più volte sottolineato come la volontà inequivoca dell'imputato di aderire ad una pattuizione processuale determina il venire meno di ragioni di garanzia eventualmente rinunciate (cfr., nel caso di abbreviato, le sentenze della Corte EDU De Martino e Molinari c. Italia del 25 marzo 2021 e Greco c. Italia del 1 settembre 2015) e, d'altra parte, il doppio grado di giudizio di merito non rientra tra le garanzie costituzionali.

Invero, la Corte EDU è principalmente attenta a valutare l'equità complessiva del processo penale.Il rispetto delle esigenze del processo equo si valuta caso per caso, tenendo conto del modo in cui è stato condotto il procedimento nel suo insieme, e non sulla base dell'esame isolato di un singolo punto o incidente. Né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione, infatti, impediscono a una persona di rinunciare spontaneamente, in maniera espressa o tacita, alle garanzie di un processo equo. Anche se, per essere rilevante dal punto di vista della Convenzione, tale rinuncia deve essere accertata in maniera inequivocabile, e deve essere contornata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità (Pfeifer e Plankl c.

Austria del 25 febbraio 1992, § 37), e non deve contrastare con alcun interesse pubblico importante (Hermi c. Italia [GC], del 18 ottobre 2006, § 73; Sejdovic c. Italia [GC], del 1 marzo 2006, § 86; Dvorski c. Croazia [GC], del 20 ottobre 2015, § 100).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co