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Sentenza — n. 43636/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls peace court judgment for tacit withdrawal of complaint due to victim's civil party status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring no prosecution due to a tacit withdrawal of the criminal complaint. The victim had formally constituted themselves as a civil party, creating a factual doubt about their intent to withdraw the complaint. Consequently, the lower court failed to verify the victim's true will, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.; The lower court must verify the victim's actual intent to withdraw the complaint when their conduct, such as constituting themselves as a civil party, creates reasonable doubt regarding that intent.

Parole chiave

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tacit withdrawal of complaint civil party constitution intent verification procedural incompatibility Cassation annulment criminal procedure code victim's will restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.
Con sentenza deliberata il 05/04/2022, il Giudice di pace di Pisticci ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Domenico Larocca, imputato del reato di minaccia, per intervenuta remissione tacita della querela a norma dell'art. 142, comma d-bis), disp.
Art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la lettera d-bis) del comma 3 dell'art.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
art. 142 disp. att. cod. proc. pen
Con sentenza deliberata il 05/04/2022, il Giudice di pace di Pisticci ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Domenico Larocca, imputato del reato di minaccia, per intervenuta remissione tacita della querela a norma dell'art. 142, comma d-bis), disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore
Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta
267239), fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERAnel procedimento a carico di: LAROCCA DOMENICO nato a COLOBRARO il 21/05/1962 avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIUDICE DI PACE di PISTICCIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Rago ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per l'imputato, la memoria dell'Avv. Giovanna Camper, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 05/04/2022, il Giudice di pace di Pisticci ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Domenico Larocca, imputato del reato di minaccia, per intervenuta remissione tacita della querela a norma dell'art. 142, comma d-bis), disp. att. cod. proc. pen., in quanto la persona offesa, ritualmente citata a comparire con l'avviso di cui all'indicata disposizione, non era comparsa.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge in quanto il Giudice di pace non ha tenuto del fatto che la persona offesa si era costituita parte civile, così compiendo un atto incompatibile con la remissione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Rago ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per l'imputato, l'Avv. Giovanna Camper ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. L'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la lettera d-bis) del comma 3 dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. La nuova disposizione "codifica" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239), fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01). Ora, il nuovo art. 142, comma 3, lettera d-bis), disp. att. cod. proc. pen. non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà.

La costituzione di parte civile, ritualmente intervenuta nel caso di specie all'udienza del 14/09/2022, rappresenta, all'evidenza, un elemento idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela, sicché essa imponeva la verifica di tale volontà. La sentenza impugnata non dà conto di siffatta verifica, sicché deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pisticci.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di