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Sentenza — n. 43628/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43628/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43628/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, resa dal GUP del Tribunale di Palermo all'esito di rito abbreviato, ha confermato, tra l'altro e limitatamente a quanto di interesse nel presente procedimento, la responsabilità di Emanuele Lauro per i delitti di furto aggravato ascrittigli ai capi 2,3,6,7,8,9,11 delle imputazioni.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 43628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I reati per i quali si procede sono tutti qualificati come furti aggravati ai sensi dell'art.625 cod. pen., disposizione variamente declinata, nelle imputazioni ritenute provate dai giudici di merito, e tuttavia mai costruita in relazione alle ipotesi che l'intervento normativo introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - di modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen. - ha ritenuto meritevoli di tutela penale con procedibilità d'ufficio (vale a dire le fattispecie di cui al n. 7 del primo comma dell'art. 625, salvo quella dell'esposizione a pubblica fede - in relazione alla quale, dunque, si procede a querela di parte - e di cui al n. 7-bis dello stesso art. 625).

Parole chiave

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furto di lieve entità altri reati abbandono del procedimento per truffa risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa reati contro l'onore

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
150 - di modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURO EMANUELE nato a PALERMO il 28/04/1980 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio udito il difensore: l'avv. GIUSEPPE CALTANISSETTA, che si associa alle conclusioni del Proc. Generale, si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, resa dal GUP del Tribunale di Palermo all'esito di rito abbreviato, ha confermato, tra l'altro e limitatamente a quanto di interesse nel presente procedimento, la responsabilità di Emanuele Lauro per i delitti di furto aggravato ascrittigli ai capi 2,3,6,7,8,9,11 delle imputazioni.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui invoca l'improcedibilità di tutti i reati per i quali è stato condannato, divenuti procedibili a querela di parte in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, non ricorrendo quelle circostanze aggravanti che la novella normativa ha ritenuto idonee a fondare ancora la procedibilità d'ufficio. Il ricorrente rappresenta che le denunce sporte dalle persone offese all'epoca dei fatti - ed allegate al ricorso - non possono essere ritenute con valore di querela.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per improcedibilità dei reati, depositando requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. I reati per i quali si procede sono tutti qualificati come furti aggravati ai sensi dell'art.625 cod. pen., disposizione variamente declinata, nelle imputazioni ritenute provate dai giudici di merito, e tuttavia mai costruita in relazione alle ipotesi che l'intervento normativo introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - di modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen. - ha ritenuto meritevoli di tutela penale con procedibilità d'ufficio (vale a dire le fattispecie di cui al n. 7 del primo comma dell'art. 625, salvo quella dell'esposizione a pubblica fede - in relazione alla quale, dunque, si procede a querela di parte - e di cui al n. 7-bis dello stesso art. 625).

I reati ascritti all'imputato, pertanto, rientrano tutti nel novero di quelli procedibili a querela di parte. Ebbene, nel caso di specie, le querele per ciascuno degli episodi delittuosi per i quali il ricorrente è stato condannato (vale a dire i capi 2,3,6,7,8,9,11 delle imputazioni) non sono mai state proposte, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nei termini assegnati dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, disposizione transitoria con la quale si è contemperato l'interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo le linee di indirizzo penale previste dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.

Neppure le denunce proposte all'epoca dei fatti e presenti nel fascicolo del procedimento possono essere considerate atti aventi i contenuti di querela, poiché in nessun modo evocano la volontà punitiva delle parti al tempo coinvolte. Il ricorrente, nell'atto di impugnazione che ha dato vita al processo in sede di legittimità, ha rappresentato proprio lo snodo cruciale esistente tra la richiesta di applicazione della disciplina normativa penale più favorevole, oramai entrata in vigore al momento della proposizione del ricorso, e la mancanza di atti validi di querela di parte.

Deve applicarsi, pertanto, il principio secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità, in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698, in una fattispecie di furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica). Il ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla cd. "riforma Cartabia", di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, proprio per tali considerazioni non è inammissibile, poiché altrimenti si sarebbe determinata l'impermeabilità alla novella normativa alle questioni di improcedibilità sopravvenuta (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155;

Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, Colombo Maiomi, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Viceversa, vale, in caso di ricorso non inammissibile, il criterio ermeneutico secondo cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749, in una fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile). 2.1.

L'epilogo decisorio, pertanto, alla luce delle premesse sinora sintetizzate, non può che essere quello dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Emanuele Lauro, limitatamente ai capi 2,3,6,7,8,9, 11 delle imputazioni, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, dovendosi applicare la disciplina sopravvenuta e più favorevole, prevista dalla nuova formulazione dell'art. 624, comma terzo, cod. pen. in seguito all'intervento di novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Emanuele Lauro, limitatamente ai capi 2,3,6,7,8,9, 11 delle imputazioni, perché l'azione penale non può essere proseguita