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Sentenza — n. 43388/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to alternative fact reconstruction and lack of specific legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two brothers inadmissible. The applicants argued that the lower court violated the law by applying preventive measures without considering their defense and by ignoring a self-defense claim. The court rejected these arguments, stating that cassation reviews cannot substitute the lower court's factual assessment or propose alternative fact reconstructions.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of procedural results for that of the lower courts and must reject appeals based on alternative fact reconstructions or generic challenges to the motivation of preventive measures.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility alternative fact reconstruction preventive measures review self defense claim lower court motivation aggressione fisica reati violenti lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse degli indagati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse degli indagati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Fermo quanto sopra rilevato, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui le doglianze si riferiscono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Wander Alberto Asencio Portorreal, è inammissibile, poiché, a fronte della mancata proposizione di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Rv. 207944
6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco
207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
205621 e, tra le più recenti, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo
269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv.
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino
255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.
Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ASENCIO PORTORREAL WILMER ALBERTO nato il 16/07/2000 ASENCIO PORTORREAL WANDER ALBERTO nato il 13/04/1999 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Olga Mignolo, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell'interesse degli indagati, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.

Con ordinanza del 14 aprile 2023, depositata in data 11 maggio 2023, il Tribunale di Bologna, ha deciso in ordine all'appello che il P.M. aveva presentato nei confronti dell'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia del 20 marzo 2023, con la quale era stata applicata a Wilmer Alberto Asencio Portorreal e a Wander Alberto Asencio Portorreal la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato e ai luoghi dalla stessa frequentati. Entrambi sono stati ritenuti dal g.i.p. gravemente indiziati del concorso nel delitto di lesioni dolose permanenti al viso di cui agli artt. 110 e 583 quinquies cod. pen. in danno di Diop Modou.

Il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha applicato a Wander Alberto Asencio Portorreal la misura degli arresti domiciliari, in sostituzione di quelle applicate dal g.i.p. e delle quali s'è appena detto.

2. Nell'interesse degli indagati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che il Tribunale, pur accedendo ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal g.i.p., aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti di Wilmer Alberto Asencio Portorreal, senza confrontarsi con le allegazioni difensive e gli atti di indagine e senza considerare l'assenza di qualunque contributo del ricorrente all'azione estemporanea del fratello Wander, intervenuto mentre il primo era aggredito dal Diop. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che il Tribunale, nel quadro della diversa ricostruzione dei fatti sopra ricordata, aveva erroneamente applicato misure cautelari personali, nonostante la sussistenza della scriminante della legittima difesa e del divieto di cui all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. Siffatte considerazioni, si osserva, valgono sia per Wilmer Alberto Asencio Portorreal, peraltro, a tutto voler concedere, autore di mere percosse, sia per Wander Alberto Asencio Portorreal, intervenuto per liberare il primo dalla presa del suo aggressore Diop e costretto ad estrarre il cutter, una volta sofferta la lussazione della spalla per effetto della spinta ricevuta dallo stesso Diop. 2.3.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale disposto in danno di Wander Alberto Asencio Portorreal la misura degli arresti domiciliari, nonostante la possibile concedibilità della sospensione condizionale della pena.2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per avere l'ordinanza impugnata omesso di esporre i motivi per i quali non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa in relazione alla invocata scriminante della legittima difesa. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Wilnner Alberto Asencio Portorreal, alla non configurabilità della scriminante della legittima difesa e alla ritenuta pericolosità di Wander Alberto Asencio Portorreal.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Olga Mignolo, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell'interesse degli indagati, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Occorre premettere che il ricorso proposto nell'interesse di Wilmer Alberto Asencio Portorreal è inammissibile per l'assorbente ragione che l'ordinanza impugnata, disattendendo l'appello proposto nei confronti dell'indagato dal P.M., non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole in relazione alla sfera giuridica del primo, il quale, ove interessato a contrastare l'adozione della misura cautelare, avrebbe dovuto insorgere contro l'ordinanza genetica.

Ne discende l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, che riguarda esclusivamente la posizione di Wilmer Alberto Asencio Portorreal, e di tutte le doglianze, contenute nei successivi motivi, nella parte in cui investono la posizione di quest'ultimo.

2. Fermo quanto sopra rilevato, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui le doglianze si riferiscono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Wander Alberto Asencio Portorreal, è inammissibile, poiché, a fronte della mancata proposizione di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. o di ricorso immediato, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., resta precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito (v.›mutatis mutandis, Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 0), giacché l'appello del p.m. aveva investito esclusivamente l'adeguatezza del presidio cautelare adottato.Il ricorrente invoca i principi affermati da Sez. U, n. 18339 (erroneamente indicata in ricorso come recante il n.

8) del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358 - 01, secondo le quali l'atto di impugnativa del p.m. devolve al tribunale investito dell'appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge perché sia giustificata l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen. Ma, in disparte il fatto che si discuteva dell'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta cautelare, resta il fatto che altro è individuare i poteri del giudice dell'appello cautelare che, nella logica del favor libertatis, esigono il costante e necessario adeguamento alle risultanze del procedimento, altro è identificare le questioni che possono essere sottoposte al giudice di legittimità, se non siano state sottoposte dall'interessato al vaglio critico del giudice di merito.

In ogni caso, le censure sviluppate nel secondo motivo sono inammissibili, in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;

Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501 - 01).

4. Il quarto motivo è inammissibile perché aspira al riconoscimento delle condizioni che fonderebbero la sussistenza della scriminante della legittima difesa, proponendo una ricostruzione alternativa che incorre nei medesimi limiti dei quali s'è detto esaminando il terzo motivo.

5. Il quinto motivo, fermo quanto detto sub 1, a proposito di Wilmer Alberto Asencio Portorreal, è, quanto all'altro indagato, inammissibile, perché ancora una volta, in termini generici e essertivi e comunque incompatibili per le ragioni sopra indicate con il sindacato di legittimità, sollecita una rivalutazione delle risultanze, preclusa in questa sede.

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento