Cassation appeal dismissed for waiver of appeal grounds under Art. 610 c.p.p. regarding bankruptcy fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had waived all appeal grounds except those regarding sentencing. The appellant's sole remaining argument regarding the nullity of the first-instance judgment was excluded by his prior waiver of appeal rights. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for bankruptcy fraud and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: When an appellant waives all appeal grounds except those concerning the penalty, the court must declare the appeal inadmissible without formalities under Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE CIRO nato a FOGGIA il 29/06/1949 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Gentile Ciro ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a reati di bancarotta attinenti al fallimento della società Alimax srl, dichiarata fallita il 13 maggio 2010; Considerato che l'unico motivo di appello — che eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per una lesione del diritto di difesa asseritamente verificatcei nel corso del giudizio di primo grado —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, e quindi anche a quello proposto ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de