Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the immediate appeal filed by Alan Bianchi inadmissible. Bianchi, personally representing himself, challenged a lower court ruling finding him liable for the crime of false accusation under specific Italian penal and procedural codes. The court rejected the appeal because the law requires such appeals to be submitted by a defense attorney registered with the Cassation Court, not by the accused individually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An immediate appeal to the Court of Cassation must be filed by a defense attorney registered with the Court; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ALAN nato a BOLOGNA il 24/12/1986 avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Bianchi Alan propone personalmente ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen., in relazione all'art. 75 d. Igs. n.159 del 2011; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis