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Ordinanza — n. 42860/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally while in detention without a qualified defense attorney. The petitioner argued for personal standing, but the court noted that since August 3, 2017, criminal appeals to the Cassation must be handled exclusively by specially authorized defense lawyers. Consequently, the court ruled that a personal filing constitutes an attempt by an unqualified subject to initiate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 63, l. 103/2017; Art. 613, co. 1, c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by a party without a qualified defense attorney are inadmissible as the petitioner lacks standing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney personal filing prohibition Cassation standing requirements specialized legal representation istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 63, l. 103/2017
E invero, come è noto, l'art. 1, co.
Art. 613, co. 1, c.p.p.
103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p.
Art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co.
Art. 610, co. 5 bis, c.p.p.
a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Ordinanza — n. 2470/2022 — snpen
Italian Court dismisses prisoner's appeal for lack of personal standing after 2017 procedural reform. The court ruled that technical representation remains the only method for filing appeals. Consequently, the appeal is inadmissible and the appellant is ordered to pay costs. The court held that the 2017 reform did not abolish personal appeal rights but restricted them to specific scenarios. The decision clarifies that technical representation is the standard mechanism for all prisoner appeals. The court emphasized the distinction between substantive rights and procedural modes of exercise. The ruling ensures legal certainty in the criminal procedure system. The court rejected the argument that personal appeals were implicitly preserved. The decision reinforces the principle of technical representation in Italian law. The court ordered the payment of procedural expenses and fines. The judgment upholds the current legal framework for prisoner appeals.
Ordinanza — n. 23089/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed the petition without a qualified defense lawyer as required by law.
Ordinanza — n. 7915/2024 — snpen
Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Ordinanza — n. 10713/2025 — snpen
Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sentenza — n. 4315/2026 — snpen
Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to client's late withdrawal of the legal recourse.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Altieri Salvatore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione personalmente l'Altieri, con dichiarazione resa in carcere, dove attualmente il ricorrente è detenuto, in data 7.5.2023.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. E invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così