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Ordinanza — n. 42650/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to challenge the sentencing phase of a plea bargain by alleging a lack of reasoning on dismissal grounds. The applicant argued that the lower court failed to verify statutory dismissal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, ruling that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals in plea bargains to specific statutory violations, excluding challenges to the absence of dismissal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing judgment are inadmissible for alleging the absence of dismissal causes under Article 129, as the law restricts review to the specific violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing review dismissal causes Criminal Procedure Code delitto messa in libertà provvisoria contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Luca Donelli, un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 444 e ss. c.p.p.
art. 129 cod.proc.pen
Luca Donelli, un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep.
Sez. 2, n. 4727 dell'11 gennaio 2018
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCANU GHEORGHII nato il 24/06/1988 avverso la sentenza del 19/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice dell'udienza preliminare di Bologna applicava al ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti e la diminuente per la scelta del rito, la pena di anni tre di reclusione e di Euro 1.200,00 di multa, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione, avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza, il GHEORGHII propone, mediante il difensore di fiducia avv. Luca Donelli, un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'Il gennaio 2018 (dep. 10 febbraio 2018) Rv. 272014 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2023 Il Consigliere