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Ordinanza — n. 42649/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing in plea bargain proceedings under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judge's sentencing and qualification of facts within a plea bargain procedure. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding generic claims of legal error regarding sentencing or lack of dismissal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing decision are inadmissible for generic claims of legal error or lack of dismissal causes, being limited strictly to the specific grounds enumerated in the statute.

Parole chiave

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plea bargain proceedings inadmissibility of appeal sentencing review Criminal Procedure Code legal error claim differimento dell'esecuzione della pena messa in libertà provvisoria remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
272014 - 01), nonché per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ipotesi differenti da quelle in cui si deduca l'illegalità della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Francesco Antonio Bonasia, un unico motivo di doglianza lamentando assenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., alla qualificazione dei fatti e alla dosimetria sanzionatoria.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 129 cod.proc.pen
Francesco Antonio Bonasia, un unico motivo di doglianza lamentando assenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., alla qualificazione dei fatti e alla dosimetria sanzionatoria.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019
(Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep.
Sez. 2, n. 4727 dell'11 gennaio 2018
Sez. 4, n. 13749 del 23 marzo 2022
Né la mera generica deduzione che il Giudice abbia errato nella qualificazione giuridica del fatto senza indicarne le ragioni, essendo peraltro a tal fine necessaria la deduzione un errore manifesto (ex aliis, Sez. 4, n. 13749 del 23 marzo 2022), può determinare l'ammissibilità del ricorso rispetto a tale doglianza.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO FRANCESCO nato a MARTINA FRANCA il 13/11/1971 avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eQ

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice dell'udienza preliminare di Bari applicava al ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti e la diminuente per la scelta del rito, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione.

2. Avverso tale sentenza il CRISTOFARO propone, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Antonio Bonasia, un unico motivo di doglianza lamentando assenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., alla qualificazione dei fatti e alla dosimetria sanzionatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'Il gennaio 2018 (dep. 10 febbraio 2018) Rv. 272014 - 01), nonché per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ipotesi differenti da quelle in cui si deduca l'illegalità della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Né la mera generica deduzione che il Giudice abbia errato nella qualificazione giuridica del fatto senza indicarne le ragioni, essendo peraltro a tal fine necessaria la deduzione un errore manifesto (ex aliis, Sez. 4, n. 13749 del 23 marzo 2022), può determinare l'ammissibilità del ricorso rispetto a tale doglianza.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge e l'erronea qualificazione giuridica del fatto è stata dedotta solo in modo generico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ott