Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special cassation barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing lawyer, Avv. Martina Piva, was not registered in the special barroll for cassation cases. The appellant argued for a review of evidence and responsibility regarding an assault charge, but the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petitioner is not a member of the special barroll of cassation lawyers, resulting in a condemnation for costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANER ALESSIO nato a MOTTA DI LIVENZA il 19/03/1978 avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIUDICE DI PACE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata da Giudice di pace di Pordenone 1'8 marzo 2023 contro Alessio Campaner, per il reato di cui all'art.689 cod. pen.
2. Il ricorso oggi al vaglio del Collegio è stato trasmesso alla Corte di cassazione dal Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone, che ha convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, in quanto la sentenza impugnata non era appellabile, ma solo suscettibile di impugnativa di legittimità. Esso formula censure di violazione di legge quanto al vaglio del materiale probatorio e della prova della responsabilità dell'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile perché il suo firmatario — l'Avv. Martina Piva — non è iscritto nell'Albo speciale dei cassazionisti, come invece previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso