Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural mischaracterization of an archiving order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicants incorrectly characterized a preliminary investigation judge's archiving order as a final decision subject to cassation. The applicants argued the judge violated procedural rights by refusing to transmit new evidence to the prosecutor, but the court found this constituted a request for new investigations rather than a violation of the specific nullity grounds required for appeal. Consequently, the correct remedy was a monocratic tribunal complaint, and the appeal was rejected with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw n. 103/2017; Art. 410-bis, cod. proc. pen.: An archiving order is not subject to cassation for violation of law unless it functions as a decisive ruling establishing a non-punishable offense; otherwise, only a monocratic tribunal complaint is available for procedural defects.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECON RENATO PIETRO persona offesa nel procedimento BETTINI ANNA persona offesa nel procedimento c/ LIBANO AGOSTINO FRANCESCO nato a SEMINARA il 28/08/1947 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per la conversione del ricorso in reclamo, ex art. 410 bis co 3 cpp. uditi i difensori: L'avvocato FEDERICO FAVINO insiste per raccoglimento del ricorso e, in subordine, si associa alla richiesta del Proc. Gen. l'avvocato ASCENZIO LA ROCCA insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, resa a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha ordinato l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di Agostino Francesco Libano su denuncia di Renato Pietro Cecon e Anna Bettini, per una questione che il predetto giudice ha ritenuto di rilievo meramente civilistico, attenendo ad una servitù di passaggio.
2. Le predette persone offese hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 610 cod. pen. (norma incriminatrice secondo loro integrata dalla condotta dell'indagato, che avrebbe impedito ripetutamente il passaggio delle automobili), vizio di motivazione per non avere il G.i.p. giustificato adeguatamente la decisione di rigetto e violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., perché «nell'opposizione era stato chiesto di ascoltare le parti offese le quali avevano da riferire novità circa gli episodi recenti e la GIP non ha inviato gli atti al PM per queste incombenze e per far proseguire le indagini».
3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta dei ricorrenti (art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen.). Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione del ricorso in reclamo. Il difensore delle persone offese ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il difensore della persona sottoposta ad indagini, avv. La Rocca, si è riportato alla memoria scritta e sì è opposto all'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha abrogato l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. che prevedeva la possibilità di ricorrere per cessazione nei casi di violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; in tale situazione soccorre oggi il reclamo al tribunale monocratico (cfr. art. 410-bis cod. proc. pen., che nel comma 3 richiama il comma 2 che a sua volta si riferisce ai casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5). Più precisamente, il reclamo è consentito nei casi di nullità previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 410-bis cod. proc. pen.; al di fuori di essi, e sulla base del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto.
Fa eccezione il caso nel quale il provvedimento di archiviazione può essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; e cioè quando, pur non avendo la forma della sentenza, il provvedimento di archiviazione abbia in concreto tale natura in quanto provvedimento decisorio che accerta l'esistenza di un fatto-reato, quantunque non punibile (ciò che si verifica nel caso dell'ordinanza di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto: Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfí, Rv. 284139).
2. In definitiva, un'ordinanza di archiviazione come quella oggetto di ricorso non è impugnabile per motivi quali quelli indicati sub 1 e 2 del ricorso. Lo sarebbe, invece, per il motivo indicato sub 3, nelle forme del reclamo al Tribunale monocratico. Tuttavia, dal tenore del motivo si evince che la doglianza del ricorrente non riguarda, in realtà, l'art. 127, comma 5 cod. proc. pen., bensì la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non restituire gli atti al P.M. per nuove indagini. L'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. riguarda tutt'altra fattispecie, e cioè la violazione del contraddittorio che si realizza quando non si pongono le parti processuali nella condizione di intervenire all'udienza. Tale situazione non è nemmeno dedotta, ed infatti risulta che le persone offese abbiano presenziato all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre la doglianza in concreto sollevata nel terzo motivo, oltre che generica, non appare consentita neppure in sede di reclamo.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in