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Ordinanza — n. 42642/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of acquittal cause verification under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged the sentencing judgment by alleging a violation of law regarding the failure to verify acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis, which does not cover this specific ground.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments alleging the non-verification of acquittal causes under Article 129 are inadmissible as they fall outside the exhaustive list of grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility acquittal causes verification Article 129 Code of Criminal Procedure Article 448 paragraph 2-bis de plano inadmissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAEED ABDUL RASHID nato il 11/03/2003 avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18/04/2023, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Lecce ha applicato a Saeed Abdul Rashid la pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati a lui ascritti.

2. L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci