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Ordinanza — n. 42640/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court converts appeal against dismissal to complaint at Tribunal due to statutory abrogation of direct appeal route.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's direct appeal into a complaint to be heard at the Tribunal of Teramo. The appellant argued that the dismissal order violated the principle of contradictory proceedings by ignoring an opposition filed in April 2022. The court ruled that the direct appeal route was abolished by recent legislation, necessitating the transfer of the case to the Tribunal for review under the new procedural framework.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 2 D.Lgs. 274/2000: When the direct appeal to the Court of Cassation against a dismissal order is no longer available due to legislative abrogation, the remedy must be converted into a complaint to the Tribunal of first instance.

Parole chiave

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procedural conversion dismissal appeal contradictory principle legislative abrogation Tribunal jurisdiction nullity of act criminal procedure code esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
43512/2014), per violazione del contraddittorio (art. 127, comma 5, cod. proc. pen.).
Art. 410-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo ex art. 410-bis cod.
Art. 2 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274
Law 23 giugno 2017 n. 103
art. 410-bis cod. proc. pen
Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in considerazione del consolidato orientamento in forza del quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32130/2004
Afferma il ricorrente che, se pure nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non è prevista l'udienza a seguito dell'opposizione della persona offesa, nondimeno il provvedimento che disponga l'archiviazione senza dar conto dell'intervenuta opposizione è nullo (Sez. 4, n. 32130/2004 e Sez.
Sez. 5, n. 43512/2014
32130/2004 e Sez. 5, n. 43512/2014), per violazione del contraddittorio (art.
Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020
pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Turino, Rv.
Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020
279980; Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Veneziani, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA MIRKO nato a MILANO il 25/07/1975 parte offesa nel procedimento c/ ROSATI FABRIZIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/09/1962 avverso il decreto del 28/06/2022 del GIUDICE DI PACE di TERAMO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della persona sottoposta ad indagini che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 28 giugno 2022 il Giudice di Pace di Teramo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Fabrizio Rosati per il delitto di diffamazione ai danni di Mirko Pallotta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, deducendo violazione di legge per non avere il Giudice di Pace considerato l'atto di opposizione depositato dalla persona offesa in data 3 aprile 2022. Afferma il ricorrente che, se pure nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non è prevista l'udienza a seguito dell'opposizione della persona offesa, nondimeno il provvedimento che disponga l'archiviazione senza dar conto dell'intervenuta opposizione è nullo (Sez. 4, n. 32130/2004 e Sez. 5, n. 43512/2014), per violazione del contraddittorio (art. 127, comma 5, cod. proc. pen.).

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il difensore della persona sottoposta ad indagini ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in considerazione del consolidato orientamento in forza del quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Turino, Rv. 279980; Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Veneziani, Rv. 279718). La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha abrogato l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. che prevedeva la possibilità di ricorrere per cassazione nei casi di violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; in tale situazione soccorre oggi il reclamo al tribunale monocratico (cfr. art. 410-bis cod. proc. pen., che nel comma 3 richiama il comma 2 che a sua volta si riferisce ai casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5).

P.Q.M.

Convertito il ricorso in reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulterio