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Sentenza — n. 42639/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls tribunal order declaring nullity of direct citation decree due to procedural abnormality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a monocratic tribunal order that declared the direct citation decree null due to a missing notification of investigation conclusions. The prosecutor argued the ruling was abnormal because the citation was issued under compulsory imputation rules, rendering the notification requirement inapplicable. The court agreed, ruling that such citations bypass the need for investigation conclusion notices, and the abnormal order was voided to allow proceedings to continue.

Regesto Legislator

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Art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.; Art. 415-bis cod. proc. pen.: An order declaring the nullity of a direct citation decree based on the absence of a notification of investigation conclusions is abnormal when the citation stems from compulsory imputation, as the right to contradiction is secured through the hearing of the chamber council instead.

Parole chiave

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procedural abnormality direct citation decree compulsory imputation notification of investigation conclusions nullity of citation Italian criminal procedure monocratic tribunal order omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.
Secondo questa Corte è abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
(cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Art. 408 c.p.p.
Art. 411 c.p.p.
art. 409 cod. proc. pen
In particolare - evidenzia il PM ricorrente- il giudice ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nonostante nel caso di specie il decreto di citazione o era stato emesso dal Pubblico ministero a seguito dell'ordine di formulare l'imputazione pronunziato dal Gip ai sensi dell'art. 409 cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
(cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460
(Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n.
Corte cost., ordd. 20 novembre 2002, n. 491
Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014
491; Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014, Rv.
Sez. 4 n. 48033 del 19/11/2009
260824; Sez. 4 n. 48033 del 19/11/2009, Rv.
Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nei confronti di: GENESIO GIUSEPPE nato ad AVOLA il 23/06/1988 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza pronunciata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza pronunziata in data 31 marzo 2023 il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Genesio Giuseppe, imputato per il reato di tentata minaccia aggravata, per omessa notifica allo stesso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1. In particolare - evidenzia il PM ricorrente- il giudice ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nonostante nel caso di specie il decreto di citazione o era stato emesso dal Pubblico ministero a seguito dell'ordine di formulare l'imputazione pronunziato dal Gip ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. Alla luce dei principi affermati da questa Corte, ritiene il ricorrente che il provvedimento impugnato possa essere qualificato quale abnorme in quanto, per la singolarità del suo contenuto e della sua motivazione, si pone al di fuori del sistema organico dell'ordinamento e determina una paralisi del procedimento superabile unicamente con la sua rimozione. Richiama al riguardo il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez.4 48033/2009).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di cui in seguito.

1. Secondo questa Corte è abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491; Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014, Rv. 260824; Sez. 4 n. 48033 del 19/11/2009, Rv. 245795).

La Corte costituzionale con le citate ordinanze ha evidenziato che la funzione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. sta nell'esigenza di assicurare una fase di contraddittorio tra l'indagato ed il P.M. in ordine alla completezza delle indagini, con la conseguenza che tale avviso, per espressa previsione normativa, deve essere notificato solo nella ipotesi in cui il P.M. non debba formulare una richiesta di archiviazione ai sensi degli artt.408 e 411 c.p.p., e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase ed uno specifico diritto al contraddittorio dell'indagato.

Nel caso in esame, invece, la garanzia del contraddittorio trova necessariamente la sua sede nella udienza di camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi ipotesi di nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini.

2. Il provvedimento impugnato è da considerarsi abnorme tale essendo non solo l'atto che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite, comportando, nella specie, anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente (Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, (2000), Rv. 215094).

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 Il C