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Ordinanza — n. 42636/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for being late and improperly filed personally by the accused defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Antonio Menegatti and Luca Uboldi inadmissible de plano. Both defendants argued that the lower court's reliance on their co-defendant's statements violated procedural safeguards, but the court found no merit in these substantive claims. The appeals were rejected because Menegatti filed them after the statutory deadline and Uboldi filed them personally, which is prohibited under current criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals must be lodged within the strict statutory period and must be submitted by a qualified defense attorney, not personally by the accused.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline personal filing defense attorney requirement criminal procedure bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.), decorrenti dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso di Antonio Menegatti è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett.
Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENEGATTI ANTONIO nato a CAMPO SAN MARTINO il 29/08/1953 UBOLDI LUCA nato a MILANO il 26/03/1961 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 maggio 2022 la Corte di appello di Venezia, a seguito del gravame interposto da Antonio Menegatti e Luca Uboldi, in parziale riforma della sentenza in data 16 aprile 2015 del Tribunale di Verona, ha rideterminato in mitius le pene principali e le pene accessorie fallimentari irrogate agli stessi imputati (esclusa la recidiva contestata all'Uboldi) ed ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i reati aggravati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione.

2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di Antonio Menegatti ha formulato un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dolendosi del fatto che la responsabilità del Menegatti si sia fondata sulle dichiarazioni dell'Uboldi, che non sono state vagliate con la prescritta cautela e in assenza di riscontri ex art. 192, comma 3, cit., che non potrebbero trarsi dalla relazione del curatore fallimentare (che avrebbe esposto elementi appresi dall'Uboldi, abile ad influenzarlo).

Di conseguenza, non sussisterebbe un quadro probatorio atto a fondare una condanna. 2.2. Luca Uboldi ha proposto personalmente ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dolendosi - esattamente nei medesimi termini esposti nel ricorso del Menegatti, cui quello in esame corrisponde ad eccezione degli ultimi periodi, che in quest'ultimo non sono riportati - del fatto che la responsabilità del coimputato si sia fondata sulle dichiarazioni proprio dell'Uboldi.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso di Antonio Menegatti è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). La sentenza impugnata è stata pubblicata dalla Corte di appello di Venezia mediante lettura del dispositivo all'udienza del 2 maggio 2022, indicando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.), che è tempestivamente avvenuto il 24 maggio 2022. Quindi, il termine per proporre ricorso per cassazione era di quarantacinque giorni (artt. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), decorrenti dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), ossia dal 31 luglio 2022.

Ne deriva che il ricorso - proposto con atto depositato il 31 ottobre 2022 - è stato avanzato quando il termine a impugnare, pur tenendo conto della sospensione nel periodo feriale (dal 10 al 31 agosto 2022: cfr. art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742) era già spirato. 3.2. Il ricorso di Luca Uboldi inammissibile:- per la dirimente considerazione che è stato proposto personalmente dall'imputato, atteso che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); - e perché tardivo, per il medesimo ordine di ragioni esposte appena sopra, in quanto esso è stato depositato il 30 novembre 2022. Il che esime da ogni ulteriore considerazione 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de