Italian Court dismisses appeal claiming provocation defense for lawyer's Facebook posts about police agents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's Facebook posts constituted provocation under Article 599 of the Penal Code. The defendant argued that the posts were a reaction to the unjust acts of police agents he was defending, but the court held that defensive legal acts do not qualify as 'unjust acts' required for this special defense. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599, comma 2, cod. pen.; The 'unjust act' prerequisite for provocation requires conduct that cannot be justified by law or civil norms, excluding defensive actions taken by a lawyer in the interest of a client involved in a dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDUCCI FILIPPO nato a CESENA il 28/03/1981 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni della parte civile che, con l'avv. GIUSEPPE GRASSI, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'imputato per il quale gli avv.ti UMBERTO CALZOLARI e FABIO ANSELMO hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bologna propone ricorso per cassazione il NARDUCCI affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione, almeno in via putativa, della causa di non punibilità della provocazione contemplata dall'art. 599, comma 2, cod. pen. Il ricorrente assume, in particolare, che avrebbe scritto i messaggi ritenuti diffamatori sul proprio account Facebook relativi all'avv. Riccardo Luzi in uno stato d'ira determinato dal fatto ingiusto dello stesso, quale difensore degli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Cesena che avevano commesso delitti in suo danno, depositando numerosi atti nei procedimenti che vedevano imputati tali agenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Occorre ricordare, su un piano generale, che il "fatto ingiusto" altrui cui fa riferimento l'art. 599, comma 2, cod. pen., può configurarsi solo a fronte di condotte che "ictu oculi" non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021, Pierandozzi, Rv. 280333 - 01), senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Iachetta, Rv. 273131 - 01;
Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014, Marrelli, Rv. 259882 - 01). In applicazione dei richiamati principi non può dunque ritenersi che "il fatto ingiusto altrui" connotante la scriminante speciale della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen. possa essere costituito dagli atti difensivi predisposti da un legale nell'interesse di soggetti che abbiano una controversia con il soggetto agente e ciò anche, come nella fattispecie in esame, qualora gli stessi siano imputati in un procedimento penale nel quale egli sia persona offesa. Una differente interpretazione si porrebbe in contrasto con l'inviolabilità del diritto di difesa, sancita dall'art. 24 Cost., alla quale ha diritto ogni imputato, a prescindere dalla natura dei reati per i quali sia stato chiamato a rispondere, nel processo penale. 2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
3. Non possono invece essere riconosciute alla parte civile le spese di rappresentanza e di difesa sostenute in questo giudizio di legittimità poiché la stessa, oltre a limitarsi, sostanzialmente, a chiedere l'inammissibilità del ricorso, senza confutare in maniera argomentata le motivazioni sottese allo stesso e, dunque, non fornendo alcun contributo concreto per la decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione), ha anche più volte "confuso", nelle difese svolte, l'imputato con la parte civile, chiedendo, invero, la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deci